Sentenza del 25/01/2022 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Successioni e donazioni - Denuncia di successione - Dichiarazione integrativa - Immobili assenti nella prima denuncia - Onere probatorio per il contribuente - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa di successione includendo fabbricati che non comparivano nella denuncia originaria. La questione è se tali immobili debbano considerarsi già facenti parte dell'eredità alla data della prima denuncia (e quindi non soggetti a ulteriore imposizione) oppure debbano ritenersi "nuovi" e assoggettati all'imposta; si discute inoltre chi abbia l'onere probatorio sulla preesistenza degli immobili.
La decisione
La Corte ha ritenuto che gli immobili assenti nella denuncia originaria debbano considerarsi "nuovi" rispetto alla stessa e quindi assoggettabili all'imposta salvo che la contribuente dimostri il contrario. In base all'art. 2697 c.c. l'onere della prova grava sulla contribuente: essa deve fornire elementi sufficienti a dimostrare che gli immobili erano già esistenti e riconducibili alla prima denuncia di successione alla data di quella dichiarazione. In mancanza di prova idonea, l'accertamento dell'Amministrazione è confermato.
Norme richiamate
l'onere della prova spetta a chi afferma un fatto rilevante; qui compete alla contribuente provare che gli immobili esistevano e dovevano essere considerati nella denuncia originaria
Massime di principio
- Se nella dichiarazione integrativa di successione compaiono immobili non presenti nella denuncia originaria, questi sono presunti "nuovi" rispetto alla denuncia e quindi tassabili salvo prova contraria.
- L'onere di provare che gli immobili esistevano già alla data della prima denuncia grava sul contribuente (art. 2697 c.c.).
- La prova richiesta deve essere documentale e idonea a dimostrare la preesistenza anteriore alla data della prima dichiarazione (es. atti notarili, visure catastali datate, atti di proprietà, documenti amministrativi o fiscali che attestino la titolarità o l'esistenza degli immobili in epoca anteriore).
- In assenza di documentazione convincente il giudice confermerà l'accertamento dell'Amministrazione e l'imposta dovuta sarà dovuta sui beni aggiunti con l'integrativa.
- Best practice per il contribuente: raccogliere e conservare documenti datati che attestino la titolarità o l'esistenza dell'immobile alla data della prima denuncia e allegarli tempestivamente all'integrativa o al primo atto difensivo.
- Eventuali elementi prodotti dall'Amministrazione contrari alla pretesa del contribuente (es. visure, atti catastali successivi, mancata risultanza di atti) rafforzano la presunzione che gli immobili siano "nuovi"; la dinamica probatoria può variare se l'Amministrazione ammette fatti favorevoli al contribuente.
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