Cassazione Penale, Sentenza n. 3608/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca della confisca di un immobile ubicato a Platì (contrada Remoto) intestato ad Anna Marando, originariamente confiscato ai sensi dell'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in relazione alla condanna irrevocabile di Pasquale Marando per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La ricorrente deduceva: 1) carenza motivazionale dell'ordinanza nel ritenere l'intestazione fittizia e omessa valutazione della presunta legittima disponibilità; 2) inesistenza del nesso di derivazione del bene dal reato presupposto, atteso che la costruzione risalirebbe a epoca anteriore al reato; 3) sottovalutazione della documentazione previdenziale e della consulenza tecnica d'ufficio e di parte che, a suo avviso, dimostravano la capacità economica della ricorrente all'epoca dell'acquisizione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha confermato che la revoca della confisca ex art. 12-sexies richiede l'emersione di elementi di novità processuale non preclusi dal divieto di ne bis in idem; nel caso di specie non sono stati prodotti elementi nuovi idonei a incidere sul giudicato alla base della confisca. Il Tribunale di Locri aveva già rigettato analoga richiesta (ordinanza 11/10/2018) e le prove e la consulenza prodotte non hanno fornito nuovi riscontri: la donazione relativa al terreno è posteriore al periodo contestato, la documentazione previdenziale non consente di quantificare i redditi necessari e la consulenza dell'arch. Zito si fonda su dichiarazioni della ricorrente già presenti negli atti. Perciò la diversa valutazione tecnica proposta equivale a mera rielaborazione di elementi già conosciuti e non costituisce nuova prova. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
I provvedimenti di confisca adottati ai sensi di questa norma possono essere revocati solo se emergono elementi di novità tali da dimostrare un vizio genetico del provvedimento ablatorio; non possono essere rimesse in discussione situazioni di fatto già coperte dal giudicato di condanna, salvo nuove prove sopravvenute o non precedentemente valutate.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rispetto alla quale è stata pronunciata la condanna che ha costituito il presupposto della confisca; il giudicato sulla condanna delimita gli accertamenti possibili in sede di revoca della confisca.
art. 2-ter legge 31 maggio 1975, n. 575
Riferimento alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia; la giurisprudenza ha ricondotto la disciplina della revoca delle confische ex art. 12-sexies a principi analoghi a quelli applicati alle confische di prevenzione, rilevando la necessità di novità probatorie per la revoca.
art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423
Norma richiamata per il principio che la confisca di prevenzione viziata può essere revocata 'ex tunc' per riparare l'errore giudiziario; la Corte applica questo principio anche alle configuzioni di cui all'art. 12-sexies, subordinandone però la revoca a specifici requisiti probatori.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre pronunce citate)
Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008; Sez. U, n. 57 del 19/12/2006; Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001; Sez. 1, n. 27357 del 28/01/2021; Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009
Linee interpretative consolidate: 1) la confisca per reati di tipo associativo può essere revocata se è affetta da vizio genetico e sussistono prove nuove idonee a riparare l'errore; 2) non sono 'nuove prove' semplici rivalutazioni tecnico-scientifiche di elementi già presenti negli atti; 3) le condizioni di legittimità rilevanti (provenienza dei beni, sproporzione rispetto al reddito) non sono riaperti se ormai coperti dal giudicato, salvo elementi nuovi e decisivi.
Massime di principio
- La revoca della confisca disposta ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 è ammessa solo se il ricorrente produce elementi di novità processuale non preclusi dal divieto di ne bis in idem; mere rielaborazioni o nuove valutazioni di prove già in atti non sono sufficienti.
- Documenti o atti (es. donazioni, atti di acquisto) datati successivamente al periodo coperto dalla condanna non sono idonei a dimostrare l'assenza di nesso di derivazione del bene dal reato presupposto.
- La prova della capacità economica del soggetto all'epoca dell'acquisizione richiede documentazione oggettiva e quantificabile (es. buste paga, certificazioni contributive dettagliate); produzioni generiche o dichiarazioni non corroborate hanno scarso valore probatorio.
- La consulenza tecnica di parte che si fonda su dichiarazioni del interessato e su elementi già presenti nel fascicolo non integra di per sé una prova nuova: per essere rilevante deve basarsi su fatti o documenti non precedentemente valutati dal giudice.
- Se una precedente richiesta di revoca è stata già respinta dal medesimo giudice, il ricorrente deve apportare elementi realmente nuovi e decisivi rispetto a quanto già esaminato, altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese processuali e, nei casi di ricorso manifestamente infondato, anche il pagamento di somme a titolo di ammenda; è quindi consigliabile un'accurata verifica preventiva della novità e consistenza delle prove prima di proporre il gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →