Cassazione Civile, Ordinanza n. 22086/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ablatorio relativo a terreni destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Corte d'appello, riuniti tre giudizi promossi dalle proprietarie, ha liquidato in loro favore un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e un ulteriore importo per l'occupazione senza titolo del bene dall'11 gennaio 1990 al 22 novembre 2023, a seguito di acquisizione sanante disposta ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto all'indennità per l'occupazione illegittima; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di parziale titolarità delle particelle in capo alle resistenti, che sarebbero state proprietarie del 100% solo dopo la divisione ereditaria del 2015; 3) omesso esame della sentenza di divisione ereditaria e della visura storica catastale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della proprietà integrale delle particelle da parte delle attrici.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nell'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, l'indennizzo per l'occupazione senza titolo è una voce indennitaria unitaria e forfettaria, non un credito periodico annuale, sicché la questione della prescrizione annuale non è decisiva nei termini prospettati dal Comune; inoltre, la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata non va ancorata ai singoli anni di occupazione ma al momento in cui l'indennizzo avrebbe dovuto essere corrisposto. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, in base all'art. 757 c.c., all'esito della divisione ereditaria ciascun coerede è considerato successore esclusivo dei beni compresi nella propria quota sin dall'apertura della successione, con conseguente irrilevanza dell'asserita titolarità solo pro quota fino alla divisione. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, poiché la mancata considerazione delle risultanze documentali era priva di decisività alla luce dell'effetto dell'art. 757 c.c. Ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'eccezione di omessa pronuncia è inammissibile quando la dedotta omissione non ha carattere decisivo rispetto alla soluzione della controversia.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
non retroattivamente; interesse pari al cinque percento annuo
Nel provvedimento di acquisizione sanante il trasferimento della proprietà opera ex nunc; l'indennizzo per l'occupazione senza titolo ha natura forfettaria e unitaria e non costituisce interesse tecnico maturante anno per anno.
L'omesso esame di documenti è censurabile solo se concerne un fatto storico decisivo non considerato dal giudice; non basta la mera mancata valutazione di singole risultanze istruttorie.
All'esito della divisione ereditaria ogni coerede è considerato successore esclusivo dei beni compresi nella propria quota sin dall'apertura della successione, come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
La censura sulla mancata prova della proprietà integrale è assorbita/resa irrilevante dalla regola successoria dell'art. 757 c.c.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del soccombente, ove dovuto.
Massime di principio
- Nell'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, l'indennizzo per l'occupazione senza titolo ha natura unitaria e forfettaria: non matura come una serie di crediti annuali autonomi, ma viene liquidato in blocco con il provvedimento di acquisizione.
- Di conseguenza, la prescrizione o la decorrenza degli accessori non può essere impostata come se si trattasse di ratei annui autonomamente esigibili; gli interessi sulla somma liquidata decorrono dal momento in cui l'indennizzo avrebbe dovuto essere corrisposto secondo il comma 4 dell'art. 42-bis.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia o di omesso esame di documenti è inammissibile se la questione o il documento non incidono in modo decisivo sulla soluzione della lite.
- In materia di divisione ereditaria, l'art. 757 c.c. comporta che ciascun coerede sia considerato successore esclusivo dei beni assegnati nella propria quota sin dall'apertura della successione, con effetto retroattivo ricostruttivo che neutralizza contestazioni sulla titolarità interinale pro quota.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non può condurre a cassazione quando la regola sostanziale applicabile rende irrilevante il profilo probatorio dedotto.
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