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Ordinanza

Ordinanza n. 4974/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I, n. 1202/2025, che aveva annullato atti di indizione e aggiudicazione della procedura per nuove concessioni demaniali marittime e respinto la censura relativa all’esclusione della società per irregolarità del DURC

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza di primo grado con nove motivi, contestando, tra l’altro, l’annullamento degli atti di gara per la mancata approvazione del Piano Comunale delle Coste (P.C.C.), per l’assenza di previsioni sugli indennizzi ai concessionari uscenti e per la limitazione temporale della proroga delle concessioni in essere. Con il sesto motivo ha sostenuto che la procedura competitiva potesse essere indetta anche in assenza di P.C.C. approvato, sulla base del Piano Regionale delle Coste (P.R.C.), ove sufficientemente dettagliato, e di un elaborato planimetrico comunale conforme alle relative prescrizioni. Ha inoltre dedotto il possibile contrasto della disciplina regionale con il diritto dell’Unione europea. La società ha resistito all’appello principale, riproposto i motivi assorbiti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. e proposto appello incidentale contro il capo della sentenza che aveva respinto la censura relativa alla propria esclusione dalla gara per irregolarità del DURC. Il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva pronunciata all’esito della medesima udienza, ha accolto l’appello incidentale sull’esclusione e ha ritenuto fondati i motivi 8 e 9 dell’appello principale, mentre ha respinto il motivo 5 e ritenuto assorbiti gli altri, salvo il motivo 6, concernente la possibilità di individuare i lotti senza P.C.C. approvato. Su tale questione il Collegio ha rilevato l’assenza agli atti della relazione comunale e della nota regionale richiamate dal Comune, nonché la necessità di chiarire le criticità relative agli allacciamenti alle reti idriche e fognarie e al rispetto delle fasce di rispetto del P.R.C.

La decisione

Il provvedimento non definisce il giudizio, ma dispone istruttoria sul sesto motivo dell’appello principale. Il Comune deve depositare telematicamente, entro quaranta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, la relazione dell’Ufficio Demanio comunale del 4 agosto 2025, la nota della Regione Puglia del 4 luglio 2025 e una relazione sintetica sui punti critici relativi agli allacciamenti degli stabilimenti balneari alle reti idriche e fognarie e all’osservanza delle fasce di rispetto previste dalle norme tecniche del P.R.C. Il Collegio ha precisato che la disponibilità degli stessi documenti in altri fascicoli processuali non è sufficiente, dovendo essere garantito alle parti del presente giudizio, in particolare alla parte privata, il pieno accesso alla documentazione ai fini del contraddittorio. La trattazione dei motivi riproposti dalla società e assorbiti in primo grado è stata differita alla sentenza definitiva. La prosecuzione della discussione sarà fissata con decreto del Presidente della Sezione. Restano ferme, per quanto già deciso con la sentenza non definitiva, l’accoglimento dell’appello incidentale sull’esclusione della società, l’accoglimento dei motivi 8 e 9 dell’appello principale e il rigetto del motivo 5.

Norme richiamate

  • art. 65, comma 2, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Richiamato per la pronuncia della sentenza non definitiva con cui sono state decise alcune questioni e riservata la decisione sul motivo relativo all’assenza del P.C.C.

  • art. 101, comma 2, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Consente la riproposizione in appello dei motivi assorbiti dalla sentenza di primo grado.

  • l. Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17

    Disciplina il procedimento e le competenze relativi al Piano Comunale delle Coste, la cui necessità per l’individuazione dei lotti è oggetto della questione ancora da decidere.

  • artt. 4 e 8 l. Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17

    Richiamati dal TAR quale disciplina delle competenze e del procedimento di formazione del P.C.C.; la loro corretta applicazione è oggetto del motivo d’appello ancora istruito.

  • art. 15, comma 1, l. Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17

    fino alla data di approvazione del P.C.C., l’esercizio dell’attività concessoria è “disciplinato dal vigente PRC”

    Il Comune invoca la disposizione per sostenere che, in assenza di P.C.C. approvato, l’attività concessoria possa essere disciplinata dal P.R.C.; il Consiglio di Stato ha disposto istruttoria prima di decidere la questione.

  • art. 49 TFUE

    Il Comune ne prospetta il contrasto con la disciplina regionale, chiedendo eventualmente la disapplicazione di quest’ultima; la questione non è stata ancora definita.

  • direttiva 2006/123/CE

    Richiamata dal Comune quale parametro europeo rispetto alla necessità di evitare ritardi nelle procedure competitive per le concessioni balneari; la questione è rimasta riservata.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una censura dipende da documenti specificamente richiamati da una parte ma non presenti nel fascicolo processuale, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione istruttoria d’ufficio, assegnando un termine per il deposito della documentazione e riservando la decisione sulla questione.
  • La presenza di documenti in altri fascicoli relativi a controversie connesse non assicura il rispetto del contraddittorio nel giudizio in corso: la documentazione rilevante deve essere resa disponibile alle parti del singolo processo, soprattutto alla parte che non ne abbia la disponibilità, così da consentirne esame e difesa.
  • La questione se una procedura competitiva per nuove concessioni demaniali marittime possa essere indetta in assenza di un Piano Comunale delle Coste approvato, sulla base del Piano Regionale delle Coste e di elaborati comunali, richiede la verifica concreta del contenuto e del livello di dettaglio della pianificazione regionale e della conformità dei lotti alle relative prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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