Cassazione Penale, Ordinanza n. 37071/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, condannata nei giudizi di merito, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo violazione di legge in relazione all'art. 65 d.lgs. n. 82 del 2005. Sosteneva che la domanda telematica per la concessione del reddito di cittadinanza fosse priva di sottoscrizione valida e che, quindi, non potesse integrare il reato contestato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando un precedente conforme secondo cui la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata telematicamente all'INPS per ottenere il reddito di cittadinanza integra il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, anche se la domanda non sia sottoscritta con le modalità dell'art. 65, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005, perché la sottoscrizione irregolare non rende inesistente la richiesta e non impedisce il conseguimento dell'effetto di erogazione del sussidio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non era ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Non è stata adottata una decisione di merito sulla responsabilità, che resta quella già affermata nei gradi di merito.
Norme richiamate
La sottoscrizione non conforme alle modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale non comporta l'inesistenza della domanda telematica e non esclude la produzione dell'effetto richiesto, se l'istanza contiene una falsa attestazione rilevante ai fini del reddito di cittadinanza.
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in l. 28 marzo 2019, n. 26
Integra il delitto la falsa attestazione contenuta in un'istanza telematica inoltrata all'INPS per ottenere il reddito di cittadinanza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se manca colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di reddito di cittadinanza, la falsa attestazione inserita in una domanda trasmessa telematicamente all'INPS è penalmente rilevante anche quando l'istanza non sia sottoscritta con le modalità formali previste dal codice dell'amministrazione digitale, purché la domanda resti idonea a produrre l'effetto di erogazione del beneficio.
- L'irregolarità della sottoscrizione di una domanda telematica non equivale di per sé a inesistenza dell'istanza e non esclude la configurabilità del reato se il contenuto dichiarativo è falso e la richiesta mantiene efficacia funzionale.
- Il ricorso per cassazione fondato su una tesi già smentita da un precedente conforme può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.
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