Cassazione Penale, Ordinanza n. 24955/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo, con un unico motivo, il difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata e lesioni personali aggravate; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della rapina richiamata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024; nonché l'erronea determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. La Corte di cassazione rileva che le censure riproducono questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva motivato sulla sussistenza del nesso tra la violenza esercitata sull'addetto alla sorveglianza e la volontà di garantirsi l'impunità dopo la sottrazione della merce, oltre che sulla gravità della condotta e delle lesioni, incompatibili con una qualificazione di lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse immune dai vizi denunciati, poiché aveva adeguatamente spiegato la qualificazione del fatto come rapina impropria consumata e lesioni personali aggravate, aveva escluso la lieve entità della rapina alla luce della violenza e delle lesioni consistenti, e aveva determinato la pena entro il perimetro della discrezionalità del giudice di merito, sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché non arbitraria e sorretta da motivazione sufficiente.
Richiamato, insieme all'art. 132 c.p., come parametro per la determinazione della pena e degli aumenti/diminuzioni, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
Evocata dal ricorrente per chiedere il riconoscimento di una circostanza attenuante della rapina, ma la Corte ritiene la censura già disattesa dal giudice di merito senza individuare vizi della motivazione.
Massime di principio
- In tema di rapina impropria, la consumazione del reato può essere ravvisata quando la violenza o minaccia sia posta in essere per assicurare all'agente il possesso della cosa sottratta o l'impunità dopo la sottrazione, purché sussista un nesso funzionale tra la sottrazione e la violenza successiva.
- La qualificazione del fatto e la verifica della sua eventuale lieve entità dipendono dalla complessiva gravità della condotta, incluse l'intensità della violenza e l'entità delle lesioni arrecate alla persona offesa.
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti per aggravanti, le diminuzioni per attenuanti e gli aumenti per continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione, manifesta illogicità o arbitrio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito senza individuare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
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