Cassazione Penale, Sentenza n. 23273/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per rapina. Vengono contestati: 1) l'omessa acquisizione dei certificati penali della persona offesa e di un teste, ritenuti rilevanti per la credibilità; 2) l'attendibilità della persona offesa e dei testi per supposte contraddizioni e l'esistenza di una versione alternativa dell'imputato; 3) la sussistenza dell'aggravante "delle più persone riunite" (si sostiene che la presenza di un altro soggetto rendesse paritario il confronto e dunque escludesse l'aggravante); 4) la qualificazione dell'aggravante della minorata difesa (si contesta che ne siano stati integrati gli elementi costitutivi); 5) il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la presunta errata valutazione del procedimento di determinazione della pena (richiamo all'art. 628 c.p. e all'ordine di calcolo della pena in presenza di aggravanti speciali e della riduzione per il rito); 6) la motivazione dell'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata, contestata per insufficiente valutazione della stabile dimora, del permesso di soggiorno rinnovato e delle prospettive di reinserimento lavorativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi come manifestamente infondati o non ammissibili. In particolare: 1) è stata ritenuta legittima la valutazione sulla non necessità di acquisire nuovi certificati penali nell'ambito del rito abbreviato non condizionato, soprattutto alla luce dei riscontri offerti dai certificati medici già in atti; 2) è stata esclusa la possibilità per la Cassazione di riesaminare i fatti o di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità, ritenendo invece logica e coerente la motivazione delle corti di merito; 3) le aggravanti contestate (più persone riunite e minorata difesa) sono state confermate come correttamente valorizzate in base al contesto fattuale (aggressione di notte, tre persone presenti, contesto che ostacolava l'intervento di terzi); 4) il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza è stato ritenuto adeguatamente motivato rispetto alla gravità del fatto e alla misura della pena è risultata conforme alle regole di legge; 5) anche l'espulsione è stata motivata in modo congruo, avendo il giudice rilevato l'assenza di dimora stabile e di un effettivo inserimento socio-lavorativo nonostante il lungo periodo di permanenza in Italia. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Riferimento sulle modalità di trattazione del ricorso (procedure emergenziali/organizzazione dell'udienza): la trattazione è avvenuta secondo le forme previste da tale norma.
richiamato l'ultimo comma e i numeri 3), 3 bis), 3 ter) e 3 quater
Disposizioni relative alla rapina e alle aggravanti speciali; il giudice ha applicato correttamente i criteri di determinazione della pena, considerando la gravità e poi le riduzioni previste per il rito, con valutazione dell'equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti contestate.
Principio giurisprudenziale sulla limitazione della revisione di merito in Cassazione
sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006 (Lobriglio); sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012 (Minervini)
La Corte ribadisce che la Cassazione non può rivedere autonomamente la valutazione dei fatti e della credibilità dei testimoni, potendo sindacare solo vizi di diritto o macroscopiche omissioni/logiche loro applicazione.
Principio relativo all'ammissione di nuovi atti nel rito abbreviato non condizionato
Nei riti abbreviati non condizionati l'ammissione di nuovi atti è subordinata alla necessità di tali atti per decidere; il mancato ammissione può essere giustificato se i nuovi atti non appaiono decisivi o contrastano con riscontri già acquisiti (es. certificati medici coerenti con la versione accusatoria).
Massime di principio
- In sede di cassazione non è possibile chiedere una riconsiderazione dei fatti o della valutazione della credibilità dei testimoni se la motivazione del giudice di merito è logica e priva di vizi; la Corte si limita a controlli di diritto e ragionevolezza della motivazione.
- Nel rito abbreviato non condizionato, la richiesta di acquisizione di nuovi atti o documenti può essere respinta se non è dimostrata la loro necessità ai fini della decisione, specialmente se vi sono già riscontri convergenti in atti (per esempio certificati medici).
- Le aggravanti legate al numero di aggressori e alle condizioni di tempo/luogo (es. azione notturna, assenza di passanti) possono essere ritenute sussistenti quando è dimostrato che la compresenza di più soggetti ha rafforzato la minaccia e ostacolato l'intervento esterno.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della loro prevalenza rispetto alle aggravanti è rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica la logicità e la conformità alle norme ma non sostituisce la discrezionalità del giudice se adeguatamente motivata.
- L'adozione di provvedimenti di espulsione al termine della pena può essere motivata dall'assenza di una dimora stabile, da carenza di effettivo inserimento socio-lavorativo e dalla gravità dei reati commessi; la mera prospettiva di un reinserimento non è sufficiente se non concretamente realizzata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23075/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23077/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23080/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23081/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2023 del 26/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →