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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12109/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata per errore nel calcolo della prescrizione. Ha stabilito che, avendo il reato avuto luogo il 15/08/2014, la prescrizione si perfezionerà in febbraio 2027 e quindi alla data dell'udienza del 24/06/2022 il reato non era prescritto. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per il prosieguo del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di furto in abitazione aggravato (commesso il 15/08/2014). Il Procuratore Generale contestava un errore nel calcolo del termine di prescrizione: il termine ordinario è decennale (dieci anni) e va aumentato di un quarto ai sensi degli artt. 160 e 161 c.p. per l'atto interruttivo costituito dal decreto di citazione a giudizio, determinando un termine complessivo di 12 anni e 6 mesi, non ancora maturato alla data dell'udienza del 24/06/2022.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    comma 2 (pena edittale massima 10 anni); richiamato anche il comma 3

    Individua il furto in abitazione aggravato con pena massima di dieci anni; la Corte ha fatto riferimento alla pena massima per determinare il termine base di prescrizione.

  • art. 625 cod. pen.

    n. 2 (aggravanti richiamate)

    Elenca le aggravanti rilevanti per il reato; la presenza di una aggravante può influire sulle valutazioni di pena ma nel caso in esame la pena massima è rimasta pari a dieci anni.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce che la prescrizione si calcola in base alla durata massima della pena edittale; la Corte ha applicato questo principio per fissare il termine base in dieci anni.

  • art. 160 cod. pen.

    Disciplina gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione; è richiamato per il computo del termine complessivo.

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede l'aumento di un quarto del termine prescrizionale in presenza di atti interruttivi quali il decreto di citazione a giudizio; la Corte lo ha applicato aggiungendo un quarto al termine decennale, ottenendo 12 anni e 6 mesi.

  • art. 61 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle aggravanti; la Corte osserva che interventi successivi che hanno aumentato solo il minimo edittale non hanno modificato la pena massima originaria rilevante ai fini della prescrizione.

Massime di principio

  • Per calcolare la prescrizione si prende come punto di riferimento la pena edittale massima prevista per il reato (art.157 c.p.); il termine prescrizionale corrisponde generalmente a tale durata.
  • Gli atti interruttivi del procedimento (ad es. decreto di citazione a giudizio) possono comportare l'aumento del termine prescrizionale (art.160 e 161 c.p.); occorre verificare se e come tali atti incidono sul conteggio.
  • Eventuali modifiche intervenute successivamente sulla disciplina sanzionatoria influenzano il calcolo della prescrizione solo se modificano la pena massima rilevante; aumenti solo del minimo edittale non modificano il termine base se la pena massima resta invariata.
  • Il calcolo va sempre eseguito a partire dalla data del fatto e confrontato con la data dell'udienza o della decisione impugnata per verificare se il termine era già maturato alla data rilevante.
  • In casi di dubbio sul computo della prescrizione conviene verificare tutte le cause di interruzione o sospensione e quantificare gli aumenti previsti, documentando gli atti processuali che hanno inciso sul decorso del termine.

Testo integrale

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