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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31272/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di Asti, aveva ritenuto responsabili due imputati per più fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, oltre che per bancarotta impropria da operazioni dolose e per ulteriori reati societari/tributari richiamati nei capi 4), 5) e 6), poi in parte dichiarati estinti per prescrizione o assolti solo limitatamente a uno specifico segmento di fatto. Con unico ricorso, gli imputati hanno dedotto: 1) vizio di motivazione sulla bancarotta fraudolenta documentale relativa a una società poi fallita, contestando sia l’attribuzione della qualifica di amministratori di fatto sia la prova della sottrazione/distruzione delle scritture contabili; 2) vizio di motivazione sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale, sostenendo che la cessione dell’azienda e degli immobili non fosse senza corrispettivo, richiamando pagamenti successivi e un verbale di conciliazione con la curatela; 3) vizio di motivazione sulla bancarotta documentale relativa a un’altra società, sia per la posizione di amministratore di fatto di una degli imputati sia per la cronologia delle irregolarità contabili e per la mancata acquisizione integrale dei libri; 4) vizio di motivazione sulla bancarotta impropria da operazioni dolose, lamentando il mancato confronto con l’epoca delle condotte, con la presenza di un amministratore di diritto e di un collegio sindacale, e con la denuncia alle autorità delle pregresse irregolarità; 5) erronea applicazione di legge e carenza motivazionale sulla durata delle pene accessorie fallimentari, perché non ancorata a una autonoma valutazione ex art. 133 c.p. Nel testo della memoria difensiva sono stati inoltre prospettati motivi nuovi sull’elemento soggettivo di uno dei reati fallimentari e sul dolo del reato societario presupposto, ma la Corte li ha ritenuti tardivi e inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i cinque motivi di ricorso ritualmente proposti: ha censurato la motivazione della sentenza d’appello per mancato confronto con specifiche doglianze difensive e per insufficiente analisi delle condotte attribuite agli imputati, sia quanto alla qualità di amministratori di fatto sia quanto ai fatti distrattivi e alle irregolarità contabili; ha altresì rilevato carenze motivazionali sulla bancarotta impropria e sulla determinazione delle pene accessorie. Ha invece dichiarato inammissibili i motivi nuovi formulati solo in memoria, perché introduttivi di questioni nuove e, comunque, tardivi rispetto ai termini di legge. Il dispositivo finale ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.

Norme richiamate

  • art. 121 c.p.p.

    La memoria difensiva può illustrare e sviluppare la linea difensiva, ma non introdurre nuove doglianze oltre i limiti dell’impugnazione e dei motivi nuovi.

  • art. 585 c.p.p.

    I termini per impugnare e per proporre motivi nuovi delimitano il perimetro delle questioni deducibili; la memoria non può eluderli.

  • art. 611 c.p.p.

    I motivi nuovi nel giudizio di cassazione devono rispettare il termine dilatorio; se tardivi, sono inammissibili anche nel procedimento in udienza pubblica.

  • art. 606 c.p.p.

    Non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute al giudice di appello con specificità, salvo questioni rilevabili d’ufficio o non deducibili prima.

  • art. 133 c.p.

    La censura sulla durata delle pene accessorie richiama la necessità di una valutazione autonoma dei criteri di commisurazione della pena.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nel capo relativo alla bancarotta impropria per affermare il concorso degli imputati.

  • art. 81 cpv. c.p.

    Richiamato nel capo relativo alla bancarotta impropria per la continuazione tra più fatti contestati.

  • art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000

    Norma richiamata nel capo di reato societario/tributario presupposto contestato nella sentenza di merito.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di appello, quando è investita di specifiche censure difensive su singoli capi e segmenti di fatto, deve confrontarsi puntualmente con tali doglianze; il mero richiamo alla decisione di primo grado o alla ricostruzione complessiva dei fatti non è sufficiente se non consente di comprendere l’itinerario logico seguito.
  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione per relationem è ammissibile solo se l’atto richiamato è conoscibile e il giudice dimostra di averne effettivamente recepito e meditato il contenuto; non può supplire a una totale omissione di risposta su questioni decisive e specificamente devolute.
  • La qualifica di amministratore di fatto non può essere affermata in modo apodittico: occorre individuare condotte gestorie concrete, svolte con continuità e funzione direttiva in uno o più settori dell’attività societaria; in mancanza, non è possibile fondare la responsabilità per reati societari o fallimentari.
  • La bancarotta fraudolenta documentale richiede una motivazione che chiarisca in concreto sia il ruolo dell’imputato nella gestione societaria sia il collegamento tra la condotta di occultamento/sottrazione/distruzione delle scritture e l’impossibilità di ricostruire patrimonio e movimenti d’affari.
  • Quando la difesa deduce pagamenti, conciliazioni o altri atti successivi come indici della natura non distrattiva di un’operazione, il giudice deve spiegare perché tali elementi siano irrilevanti o incompatibili con la contestazione, non essendo sufficiente ignorarli.
  • In tema di bancarotta impropria da operazioni dolose, la responsabilità non può essere affermata senza chiarire il profilo soggettivo in relazione al periodo e alle concrete funzioni degli imputati, specialmente se al tempo dei fatti risultano amministratori di diritto altri soggetti o organi di controllo societari.
  • Nel giudizio di cassazione, i motivi nuovi sono deducibili solo entro i limiti e i termini di legge; quelli che introducono censure nuove, non già devolute in appello, sono inammissibili.
  • La determinazione delle pene accessorie richiede una specifica motivazione, coerente con i criteri di commisurazione della pena e con l’ampiezza del trattamento edittale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniFalse comunicazioni sociali
RamiReati fallimentariReati societariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

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