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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12543/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato che, in appello, ha aderito a un concordato ex art. 599-bis c.p.p. rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quelli relativi alle circostanze attenuanti generiche e alla continuazione. La Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Asti, ha ridotto la pena a un anno e otto mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa, sostituendola con la detenzione domiciliare sostitutiva. In cassazione l'imputato ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, lamentando il mancato riconoscimento del legittimo impedimento all'udienza di primo grado per essere ristretto agli arresti domiciliari e affetto da Covid-19; 2) vizio di motivazione sulla ammissibilità/congruità del concordato, assumendo che la Corte si fosse limitata a formule di stile; 3) violazione dell'art. 129 c.p.p. per omesso controllo sulla sussistenza di cause di proscioglimento; 4) violazione dell'art. 99 c.p. per mancanza di motivazione sulla recidiva; 5) mancanza di motivazione sulle prescrizioni imposte con la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nella sentenza emessa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., siano proponibili solo censure relative alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione e all'applicazione di una pena illegale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il lamentato vizio sul mancato rinvio per legittimo impedimento attiene a questioni oggetto di motivi rinunciati e quindi non più deducibili né rilevabili d'ufficio. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili poiché, una volta concordata la pena e rinunciati i motivi di appello, non residua un obbligo di motivazione sulla congruità della pena o sulla recidiva, questioni ormai coperte dall'accordo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché nel patteggiamento in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché le prescrizioni connesse alla pena sostitutiva sono previste dalla legge e hanno contenuto necessario e predeterminato, senza discrezionalità motivazionale del giudice. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello resa all'esito del concordato può essere censurata in cassazione solo per vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È stata invocata dal ricorrente per dedurre una nullità del giudizio per violazione del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché riferita a motivi di appello rinunciati.

  • art. 180 c.p.p.

    È stata invocata dal ricorrente per la dedotta nullità del giudizio di primo grado, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma richiamata per il legittimo impedimento dell'imputato; la Corte ha escluso la necessità di motivazione sul punto nella sentenza resa a seguito di concordato sui motivi residui.

  • art. 484 c.p.p.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla gestione dell'udienza e al rigetto dell'istanza di rinvio.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel patteggiamento in appello il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità o su nullità assolute/inutilizzabilità, quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.

  • art. 99 c.p.

    La censura sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché la relativa questione era ricompresa nei motivi rinunciati e nell'accordo sulla pena.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato dalla difesa per le prescrizioni della pena sostitutiva; la Corte ha chiarito che le prescrizioni sono imposte dalla legge e non richiedono motivazione discrezionale.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Il giudice di appello, una volta ritenuta equa la pena richiesta dalle parti, non deve motivare ulteriormente il proprio convincimento.

  • art. 56-ter l. n. 689/1981

    Le prescrizioni per semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva.

  • art. 71 d.lgs. n. 150/2022

    Ha introdotto l'art. 56-ter l. n. 689/1981 e il regime delle prescrizioni obbligatorie delle pene sostitutive brevi.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 620 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nella sentenza emessa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. le censure in cassazione sono fortemente tipizzate: sono deducibili solo vizi che incidono sulla validità dell'accordo, sul consenso delle parti, sulla difformità della decisione rispetto al concordato o sulla pena illegale.
  • Quando l'imputato rinuncia a specifici motivi di appello nell'ambito del concordato, le questioni ricomprese in quei motivi non possono essere riproposte in cassazione, né il giudice è tenuto a motivare su di esse o a rilevare d'ufficio eventuali nullità collegate.
  • Nel patteggiamento in appello il giudice non deve svolgere un autonomo controllo motivazionale sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati e l'accordo delle parti ha definito i punti devoluti.
  • La valutazione di congruità della pena concordata non richiede motivazione analitica quando il giudice ritenga equo l'accordo delle parti; l'obbligo motivazionale sorge solo in caso di rigetto della richiesta concordata.
  • Le prescrizioni connesse alle pene sostitutive brevi hanno natura legale e predeterminata: il giudice deve applicarle come contenuto necessario della pena sostitutiva e non esercita un potere discrezionale che imponga una specifica motivazione.
  • Il ricorso manifestamente inammissibile può essere dichiarato con ordinanza de plano, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione del gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiPene sostitutive
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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