Cassazione Penale, Ordinanza n. 06879/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata affrontata nel merito la doglianza sulla responsabilità penale né quella sulla recidiva, poiché il ricorso è stato ritenuto aspecifico e quindi inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 24/04/2024 deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale. In via subordinata ha chiesto anche l'esclusione dell'aumento di pena per la recidiva, rilevando che tale recidiva non era stata contestata nel procedimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo del tutto generico, perché privo dei requisiti previsti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.: a fronte di una motivazione ritenuta adeguata e congrua, il ricorrente non aveva indicato gli specifici elementi di critica, impedendo alla Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la censura che si limiti a formule generiche, senza indicare gli elementi su cui si fonda, non consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il sindacato richiesto e determina inammissibilità.
Richiamato come fonte dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non specifici, ossia quando non chiariscono quali siano gli errori della motivazione impugnata e non consentono al giudice di individuare con precisione le censure.
- La deduzione del vizio di motivazione richiede un confronto puntuale con la decisione impugnata: non basta affermare in astratto l'erroneità della sentenza, ma occorre indicare gli elementi fattuali e logici che la contraddicono.
- Le questioni proposte solo in via subordinata, se formulate senza specificità, non possono essere esaminate nel merito e comportano la declaratoria di inammissibilità dell'intero ricorso.
- La contestazione di un aumento di pena per recidiva deve essere sorretta da un motivo specifico e processualmente pertinente; in mancanza, la doglianza non può essere scrutinata dalla Corte di cassazione.
Come è indicizzato
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