Cassazione Penale, Ordinanza n. 30630/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione riguardava una condanna per frasi oltraggiose rivolte a pubblici ufficiali/agenti, pronunciate in presenza di altre persone. Il ricorrente sosteneva, da quanto emerge dal testo, che la Corte di appello avrebbe errato nel valorizzare la deposizione degli agenti destinatari delle espressioni offensive, perché non era stata identificata con precisione la presenza di ulteriori persone né erano stati acquisiti riscontri oggettivi alla testimonianza. Con un secondo motivo contestava il diniego della particolare tenuità del fatto, ritenendo che le modalità del fatto non impedissero il riconoscimento dell'istituto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva correttamente valorizzato la deposizione degli agenti che riferivano della presenza di altre persone; non era necessario né identificare effettivamente tali persone né acquisire ulteriori riscontri oggettivi alla testimonianza. Il secondo motivo è stato ritenuto generico, poiché il diniego della particolare tenuità del fatto si fondava sulle modalità della condotta, giudicate in sede di merito connotate da un'offensività incompatibile con l'applicazione dell'istituto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta rendano il fatto offensivo in misura incompatibile con l'istituto; il relativo apprezzamento di merito, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
Dalla descrizione del fatto emerge una contestazione di oltraggio/espressioni offensive; il testo però non consente una qualificazione normativa più precisa oltre al riferimento all'oltraggio in senso descrittivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la deposizione dei destinatari delle espressioni offensive può essere ritenuta sufficiente a fondare l'accertamento del fatto anche quando essi riferiscano della presenza di terze persone non identificate, senza necessità di ulteriori riscontri oggettivi, se la motivazione di merito è congrua.
- Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare le modalità concrete della condotta per escludere l'istituto quando l'offensività risulti non lieve; tale valutazione, se espressa come giudizio di merito adeguatamente motivato, non è normalmente sindacabile in cassazione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla valutazione di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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