Cassazione Penale, Sentenza n. 4899/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di consegna emessa in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) notificato dal Giudice per le indagini preliminari di Palma di Maiorca. Il ricorrente denunciava: 1) violazione di legge; 2) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che il MAE era privo di informazioni dettagliate, conteneva una contestazione generica e mancava di una descrizione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per la consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, a seguito delle modifiche normative (d.lgs. n.10/2021 e legge n.69/2005), i motivi di cassazione avverso i provvedimenti di consegna sono limitati ai casi di difetto di giurisdizione e di violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c)), escludendo la censura del vizio di motivazione. Sul merito ha altresì ritenuto manifestamente infondato il motivo di violazione di legge, richiamando il principio consolidato secondo cui l'autorità giudiziaria italiana non effettua un controllo analogo a quello previsto per l'applicazione di misure cautelari (art. 273 c.p.p.), ma verifica che il MAE e gli elementi investigativi contengano un compendio indiziario che l'autorità emittente abbia ritenuto serio. La Corte territoriale aveva evidenziato elementi probatori (dichiarazioni della persona offesa e verifiche sui fotogrammi delle riprese) ritenuti sufficienti. Inoltre è stato richiamato il rilievo che il d.lgs. n.10/2021 ha eliminato il riferimento ai "gravi indizi" dall'art.17, rendendo la loro indicazione non più motivo legittimo di rifiuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la consegna in esecuzione di mandati di arresto europei; prevede la consegna obbligatoria per taluni reati e limita i profili di impugnabilità dei provvedimenti di consegna.
art. 18, comma 1, lett. a) e modifica dell'art. 17
Ha modificato i limiti del ricorso in Cassazione contro i provvedimenti che decidono sulla consegna, escludendo la possibilità di dedurre il vizio di motivazione; ha inoltre eliminato il riferimento ai "gravi indizi" dall'art. 17, rendendo la mancata indicazione di essi non più motivo di rifiuto della consegna.
art. 606, comma 1, lett. a), b), c.; art. 273
Art. 606 c.p.p.: individua i motivi tassativi di ricorso per cassazione (tra cui difetto di giurisdizione e violazione di legge) applicabili ai provvedimenti di consegna; art. 273 c.p.p.: disciplina i criteri per l'applicazione di misure cautelari personali, criterio che la Corte italiana non deve replicare pedissequamente nell'esame del MAE.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007 (Ramoci)
Principio secondo cui l'autorità giudiziaria italiana, nell'esaminare un MAE, deve verificare l'esistenza di un compendio indiziario nel contenuto intrinseco del mandato o negli elementi investigativi, senza effettuare un controllo analogo a quello previsto per l'applicazione di misure cautelari nazionali.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
art. 23, commi 8 e 9; disposizioni prorogate da successivi interventi
Predisposizioni procedurali (modalità di trattazione in camera di consiglio) richiamate nella fase processuale per l'udienza di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione contro provvedimenti di consegna emessi per esecuzione di un MAE sono ammissibili solo per difetto di giurisdizione o per violazione di legge (art. 606 c.p.p. lett. a,b,c); non è ammessa la censura del vizio di motivazione.
- L'autorità giudiziaria italiana non deve effettuare un controllo pieno e analogo a quello richiesto per l'applicazione delle misure cautelari nazionali (art. 273 c.p.p.), ma valutare se il MAE e gli elementi investigativi costituiscano un compendio indiziario che l'autorità emittente ha ritenuto serio e sufficiente per disporre l'arresto.
- La mancata esplicita indicazione dei "gravi indizi" nel MAE non costituisce più un motivo legittimo di rifiuto della consegna, in seguito alle modifiche normative (d.lgs. n.10/2021).
- Per opporsi efficacemente a una richiesta di consegna è preferibile concentrare le eccezioni su profili di illegittimità formale o sostanziale previsti dalla legge (competenza giurisdizionale, violazione di norme inderogabili dello Stato richiesto, violazione di legge) oppure su questioni di diritto internazionale e diritti fondamentali, piuttosto che su difetti motivazionali generici.
- Elementi di prova quali dichiarazioni della persona offesa e verifiche tecniche (es. analisi fotogrammi) possono risultare sufficienti a costituire il compendio indiziario richiesto; quindi, in caso di carenza di tali elementi, il difensore dovrebbe richiedere informazioni supplementari all'autorità emittente o sollevare questioni sulla inattendibilità/insufficienza probatoria.
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