Sentenza n. 7688/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 96/2026, che aveva annullato l'aggiudicazione al RTI Siemens per difetto di istruttoria e motivazione della verifica di equivalenza, disponendo la riedizione della valutazione; in primo grado, aggiudicazione della fornitura chiavi in mano di un tomografo computerizzato al RTI Siemens
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'ASL CN2 aveva indetto una procedura aperta per la fornitura chiavi in mano di un tomografo computerizzato multistrato, comprensiva di posa, lavori di adeguamento dei locali e manutenzione full risk per nove anni. Il Capitolato richiedeva, per i sistemi dual source, una dimensione del rilevatore all'isocentro non inferiore a 5 cm e ammetteva il principio di equivalenza. Il RTI Siemens aveva offerto un sistema con due rilevatori da 38,4 mm ciascuno e sosteneva che la dimensione rilevante fosse la copertura complessiva di 7,68 cm. Dopo la prima aggiudicazione a Siemens, la Commissione aveva ritenuto soddisfatto in termini equivalenti il requisito sulla base del dossier dell'aggiudicataria; il TAR aveva annullato l'aggiudicazione per difetto di autonoma verifica, consentendo però una nuova valutazione di equivalenza. Philips ha appellato i capi sfavorevoli della sentenza, deducendo: (1) che il requisito quantitativo fosse strutturale e riferito a ciascun rilevatore, sicché l'offerta Siemens era difforme e doveva essere esclusa, senza ricorso all'equivalenza; (2) che il dossier Siemens fosse comunque inidoneo, generico e privo di dati tecnici o scientifici per dimostrare l'equivalenza tra un rilevatore da 3,84 cm e uno da almeno 5 cm nell'ambito dei sistemi dual source. ASL e Siemens hanno eccepito il difetto d'interesse all'appello, perché Philips aveva ottenuto l'annullamento dell'aggiudicazione, e la sopravvenuta improcedibilità, essendo intervenuta una nuova aggiudicazione a Siemens il 2 aprile 2026 dopo la riedizione della verifica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le eccezioni processuali. Philips aveva interesse a impugnare i capi sfavorevoli, poiché l'esclusione immediata di Siemens avrebbe prodotto un'utilità più ampia della mera rinnovazione della valutazione; inoltre, la nuova aggiudicazione era esito della riedizione del potere conformata dalla sentenza appellata e sarebbe stata travolta dall'eventuale riforma. Nel merito, ha accolto congiuntamente i motivi. Interpretando la lex specialis, ha stabilito che la soglia di 5 cm per i sistemi dual source si riferiva a ciascun rilevatore, non alla somma dei due: il chiarimento n. 26 aveva confermato la prescrizione e rinviato all'equivalenza per eventuali soluzioni differenti. Ha poi affermato che l'equivalenza è applicabile solo quando la specifica tecnica sia funzionale a un risultato o bisogno concreto identificato dalla lex specialis; le finalità generali della fornitura non bastavano a chiarire la funzione della soglia dimensionale, per cui la prescrizione doveva essere applicata secondo il suo tenore letterale. In ogni caso, anche ipotizzando l'applicabilità dell'equivalenza, il dossier Siemens non provava che, nella medesima categoria dual source, rilevatori da 3,84 cm assicurassero risultati equivalenti a quelli di rilevatori da almeno 5 cm. Le prestazioni complessive del prodotto e la somma delle dimensioni dei rilevatori non dimostravano tale equivalenza; mancavano dati sperimentali, studi o confronti tecnici specifici. Il Collegio ha quindi riformato la sentenza del TAR, accolto integralmente il ricorso di primo grado e dichiarato illegittima l'aggiudicazione a Siemens, con obbligo di escludere il relativo RTI e senza possibilità di rinnovare la verifica di equivalenza. Sono travolti anche gli atti successivi adottati in esecuzione della sentenza di primo grado; la procedura deve proseguire sulla graduatoria depurata dall'offerta Siemens, con le conseguenti determinazioni dell'ASL. Spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
La disposizione collega dunque a ciascuna tecnologia una determinata soglia dimensionale minima e individua come parametro di riferimento il “rilevatore”, termine utilizzato al singolare anche con riguardo alla tecnologia dual source.
La disciplina di gara, letta insieme al rinvio all'equivalenza previsto dall'art. 79, consente di valutare soluzioni tecniche differenti solo sul distinto piano dell'equivalenza; non consente di sostituire il requisito letterale con la somma delle dimensioni dei due rilevatori.
allegato II.5, Parte II.A, n. 8, d.lgs. 36/2023
Tale impostazione argomentativa, tuttavia, non appare idonea a soddisfare l’onere dimostrativo richiesto ai fini dell’equivalenza, che, ai sensi dell’allegato II.5 del d.lgs. n. 36 del 2023, deve essere assolto dall’operatore economico “nella propria offerta” (Parte II.A, n. 8).
L'operatore economico che offre una soluzione difforme deve dimostrarne l'equivalenza già nella propria offerta; la prova deve riguardare concretamente il risultato pertinente alla specifica caratteristica e categoria tecnologica, non la qualità complessiva del prodotto.
Massime di principio
- Il principio di equivalenza non si applica indistintamente a ogni specifica tecnica: presuppone che la lex specialis renda percepibile il risultato operativo o prestazionale che la specifica mira a conseguire, così da offrire un parametro concreto di confronto. Se la gara si limita a fissare una caratteristica tecnica e una soglia numerica senza esplicitare il bisogno specifico sottostante, la prescrizione va applicata secondo il suo contenuto letterale e non è possibile svolgere un giudizio di equivalenza fondato sulle sole finalità generali dell'appalto.
- La qualificazione di una specifica come strutturale o funzionale va compiuta alla luce della lex specialis e del bisogno concreto che essa esplicita, non in base alla natura materiale del dato tecnico considerato in astratto.
- Il giudizio di equivalenza richiede un confronto puntuale tra la specifica prescritta e la soluzione alternativa, verificando che quest'ultima assicuri il medesimo risultato. La dimostrazione della qualità complessiva del prodotto o della sua idoneità generale a soddisfare l'amministrazione non è sufficiente.
- Quando la lex specialis distingue categorie tecnologiche e stabilisce per ciascuna requisiti diversi, l'equivalenza va dimostrata all'interno della categoria pertinente; non basta dimostrare prestazioni complessivamente comparabili o superiori rispetto a prodotti appartenenti a categorie diverse.
- L'onere di dimostrare l'equivalenza grava sull'operatore economico e deve essere assolto nella propria offerta con elementi tecnici specifici e verificabili; affermazioni assertive, non supportate da dati sperimentali, studi o analisi comparative pertinenti, non sono sufficienti.
- Sussiste interesse ad appellare i capi sfavorevoli di una sentenza che abbia annullato l'aggiudicazione ma disposto la riedizione della valutazione, quando l'appellante possa ottenere, tramite la riforma, l'esclusione dell'aggiudicatario e un effetto conformativo più favorevole. La nuova aggiudicazione adottata in esecuzione della sentenza non determina di per sé improcedibilità se il suo presupposto è costituito dai capi ancora impugnati e l'accoglimento dell'appello può travolgerla.
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