Cassazione Civile, Ordinanza n. 07954/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Un privato aveva convenuto davanti al Giudice di Pace l'amministrazione statale chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla violazione, per l'anno 2010, della direttiva 98/83/CE sui valori limite di arsenico nelle acque destinate al consumo umano. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In appello, il Tribunale di Roma ha riformato la decisione, rilevando che per il 2010 e fino al 31.12.2012 era stata concessa una deroga temporanea al limite ordinario di 10 mg/l fino alla soglia di 20 mg/l, e che l'attore non aveva provato il superamento di tale soglia derogatoria. In cassazione il ricorrente ha proposto un solo motivo, denunciando la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014, perché il Tribunale avrebbe riconosciuto il rimborso delle spese generali anche alla difesa erariale, mentre tale voce spetterebbe solo ai difensori del libero foro.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di nullità della procura, poiché la procura indicava espressamente il conferimento "per il presente giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione". Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che il rimborso forfettario delle spese generali previsto dal D.M. n. 55/2014 può essere riconosciuto solo agli avvocati del libero foro e non anche quando la parte sia assistita dall'Avvocatura dello Stato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rideterminato la statuizione sulle spese del giudizio di appello disponendo che la condanna dovesse intendersi al netto delle spese generali. Ha inoltre condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della disciplina delle spese di lite; la Corte lo applica in combinazione con il D.M. n. 55/2014 per escludere il rimborso delle spese forfettarie in favore della difesa erariale
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
il rimborso delle spese forfettarie/spese generali è riconoscibile solo agli avvocati del libero foro e non alla difesa erariale
Direttiva 98/83/CE
richiamata nel fatto storico come fonte dei limiti di arsenico nelle acque potabili; non è oggetto della decisione di legittimità, che si concentra solo sulle spese di lite
Massime di principio
- Il rimborso forfettario delle spese generali previsto dalla tariffazione forense non spetta alla parte assistita dall'Avvocatura dello Stato, ma solo ai difensori del libero foro.
- Quando il ricorso investe esclusivamente la regolazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito.
- La procura al ricorso per cassazione non è nulla per difetto di specificità se reca espressamente l'indicazione che è conferita per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07911/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07912/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07913/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07917/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07919/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07920/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →