Cassazione Penale, Sentenza n. 35378/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Gli imputati, rispettivamente amministratore legale della Dolmen s.r.l. e amministratore di fatto della stessa nonché amministratore della s.n.c. Corniceria Salentina, erano stati condannati dal Tribunale di Lecce il 13 dicembre 2021, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Lecce il 22 ottobre 2025, a quattro anni di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per cinque anni. Le contestazioni riguardavano la distruzione o mancata tenuta delle scritture contabili della Dolmen, fallita il 2 maggio 2012, la distrazione di 5.984,72 euro dalle casse sociali e operazioni ritenute fittizie tra Dolmen e Corniceria Salentina, per complessivi 860.492,26 euro. Il primo imputato ha dedotto: la mancata rinnovazione dell’esame della dipendente contabile e del commercialista, ritenuti decisivi per chiarire chi gestisse la società e che fine avessero fatto i libri; l’errata qualificazione della condotta documentale come fraudolenta anziché semplice, con conseguente prescrizione; la violazione del divieto di reformatio in peius e del contraddittorio per la diversa individuazione del dolo; l’assenza di prova del dolo specifico e del suo coinvolgimento gestorio; l’insussistenza o l’errata quantificazione delle distrazioni, prospettando pagamenti effettuati dalla società committente per conto della fallita, rapporti di outsourcing e flussi finanziari diretti anche a pagare creditori; infine, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’omessa declaratoria di prescrizione conseguente alla riqualificazione richiesta. Il secondo imputato ha contestato la qualificazione fraudolenta della bancarotta documentale e chiesto la riqualificazione in bancarotta semplice, deducendo inoltre il travisamento della testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria sulla somma di 5.984,72 euro, l’insufficienza della prova della distrazione di 860.492,26 euro, l’incompatibilità con una precedente condanna per distrazioni dalla Corniceria Salentina a favore della Dolmen, l’assenza di profitto ingiusto o danno ai creditori e del dolo richiesto, nonché l’eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato e generico il motivo processuale del primo imputato sulla mancata rinnovazione delle prove dichiarative. La revoca dei testimoni in primo grado aveva determinato, secondo la Corte territoriale, una nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita immediatamente ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p.; dal verbale risultava che la difesa non aveva formulato l’eccezione. La censura sulla mancata rinnovazione in appello era inoltre generica e non superava le motivazioni sulla superfluità e irrilevanza delle testimonianze. La Corte ha invece accolto le doglianze sulla motivazione relativa alle bancarotte fraudolente patrimoniale e documentale. Quanto alla distrazione, la motivazione era illogica o assertiva sia per i 5.984,72 euro, rispetto ai quali il testimone aveva espresso perplessità e prospettato un errore contabile, sia per gli 860.492,26 euro, la cui distrazione era stata inferita dall’assenza di pagamenti senza chiarire gli elementi probatori e il meccanismo concreto. Occorre accertare con precisione il distacco patrimoniale, la concreta pericolosità e il dolo generico, valutando il contesto economico delle società e le spiegazioni di impiego aziendale delle somme. Sulla bancarotta documentale, la Corte ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius: se l’imputato impugna la configurabilità del reato in relazione al dolo, il giudice d’appello può modificarne la tipologia, anche da generico a specifico, purché non aumenti la pena. Ha però rilevato che la sentenza aveva desunto in modo apodittico il dolo specifico dalla stessa omessa tenuta delle scritture, senza individuare indicatori concreti ulteriori rispetto al dato oggettivo comune alla bancarotta fraudolenta e a quella semplice. La distinzione tra le due fattispecie richiede di accertare se l’omissione fosse diretta a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto; il giudice di rinvio dovrà ricostruire la condotta, riesaminare le prove e valutare la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice. Sono rimasti assorbiti i motivi sul ruolo gestorio del primo imputato e quelli sul trattamento sanzionatorio. La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.
Norme richiamate
La Corte d’appello ha spiegato che la nullità eventualmente prodottasi, essendo a regime intermedio, andava eccepita ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. immediatamente dopo il compimento dell’atto ritenuto nullo, con la conseguenza che, in mancanza di tale eccezione, essa è sanata.
La nullità a regime intermedio derivante dalla revoca dei testimoni doveva essere eccepita subito dopo l’atto; non essendo stata formulata, risultava sanata.
Ai pieni poteri di cognizione si affiancano altrettanto pieni poteri istruttori, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. (così, di fatto, recuperandosi anche le esposte esigenze di eventuale rinnovazione testimoniale che la difesa volesse nuovamente, meglio argomentare).
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizio di motivazione, il giudice dispone anche dei poteri istruttori previsti dall’art. 603 c.p.p. e può rinnovare l’istruzione se necessario.
Il divieto previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., quando appellante è il solo imputato, riguarda una pena più grave per specie o quantità, una misura di sicurezza nuova o più grave, oppure il prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata o ancora la revoca di benefici.
Il divieto di reformatio in peius riguarda le modifiche peggiorative specificamente indicate dalla norma; non impedisce di modificare la qualificazione del dolo se resta ferma la pena.
art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, l. fall.
La prima, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, ha ad oggetto l'occultamento delle scritture contabili - vale a dire la fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, oppure la sottrazione e la distruzione delle stesse scritture – e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture.
L’occultamento, la sottrazione, la distruzione o l’omessa tenuta delle scritture ricadono nella bancarotta documentale fraudolenta specifica se sorretti dal dolo specifico di pregiudicare i creditori o procurare un ingiusto profitto.
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
Più specificamente, si è successivamente chiarito che rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni.
L’omessa tenuta, anche parziale, delle scritture, inclusi libri non istituiti o lasciati in bianco, richiede dolo specifico; la mancata annotazione di singole operazioni su libri effettivamente tenuti integra invece la diversa ipotesi a dolo generico.
Ed infatti, se l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (cfr., tra tutte, Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di cosimo, Rv. 262915 - 01), allora il giudice deve ricercare con attenzione gli indicatori del dolo specifico richiesto, poiché è il coefficiente soggettivo l’unico elemento distintivo tra i due reati previsti dagli artt. 217 l. fall. e 216, primo comma, n. 2, prima parte, l. fall.
La bancarotta semplice documentale si distingue da quella fraudolenta per l’assenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; la mera omissione contabile non basta a dimostrare quest’ultimo.
Naturalmente, è necessario anche, ai fini di corrispondere alla tipicità normativa, che sia stato accertato l’elemento soggettivo del reato, vale a dire il dolo generico, per la cui sussistenza non è rilevante la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
Per la bancarotta fraudolenta distrattiva è sufficiente il dolo generico: la consapevole destinazione del patrimonio sociale a una finalità diversa dalla garanzia dei creditori; non occorrono la conoscenza dell’insolvenza né lo scopo specifico di danneggiare i creditori.
Massime di principio
- Per affermare la bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva occorre accertare in modo concreto e motivato il distacco patrimoniale, la sua dimensione economica e la destinazione dei beni; non è sufficiente inferire la distrazione in modo assertivo dalla sola assenza di pagamenti o da incongruenze contabili non specificamente dimostrate.
- L’accertamento della concreta pericolosità della distrazione e del dolo generico deve considerare il contesto economico e finanziario dell’impresa, le relazioni e cointeressenze con altre società, la ragionevolezza imprenditoriale dell’operazione e gli elementi che consentano di ricostruire la consapevolezza della condotta pericolosa.
- La mancata dimostrazione della destinazione di beni può concorrere a provare la distrazione, ma il giudice non può ignorare l’allegazione specifica che i beni siano stati impiegati per finalità aziendali o restituiti, se non vi è una chiara smentita negli elementi probatori acquisiti.
- L’omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale solo se è provato il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto; l’omessa annotazione di singole operazioni su libri effettivamente tenuti si distingue perché sorretta da dolo generico.
- La mera omessa tenuta o mancata produzione della contabilità, dato oggettivo comune alle fattispecie documentali fraudolenta e semplice, non dimostra da sola il dolo specifico: occorrono indicatori concreti e una motivazione che spieghi la finalità perseguita.
- Quando l’imputato impugna la configurabilità del reato in relazione al tipo di dolo, il giudice d’appello può modificare la qualificazione del coefficiente soggettivo, anche da dolo generico a dolo specifico, senza violare il divieto di reformatio in peius, purché resti ferma la pena e non ricorra altra modifica peggiorativa vietata.
- La nullità a regime intermedio deve essere eccepita immediatamente dopo il compimento dell’atto ritenuto nullo; in mancanza, è sanata.
- In caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio dispone di pieni poteri di cognizione e, nei limiti del giudicato interno, può riesaminare il compendio probatorio e compiere gli atti istruttori necessari, potendo pervenire anche a una decisione diversa.
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