Cassazione Civile, Ordinanza n. 19553/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione emessa da un Ispettorato territoriale del lavoro. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione ritenendo legittimo l'accertamento ispettivo svolto in un'area liberamente accessibile destinata a cantiere edile, richiamando un precedente penale sulla non assimilabilità del cantiere a luogo di privata dimora. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa e motivazione per relationem a una sentenza penale ritenuta non pertinente, deducendo la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 13 L. 689/1981 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la violazione del divieto di accertamento presso privata dimora; 3) omesso esame di produzioni fotografiche e dichiarazioni degli ispettori, che avrebbero dimostrato che il luogo dell'accertamento non era esposto al pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse logica ed esaustiva, quindi non apparente né perplessa; ha giudicato conforme a diritto l'affermazione per cui un cantiere edile non può essere sottratto ai controlli ispettivi previsti dall'ordinamento, anche se situato in area di privata dimora, poiché l'art. 13 L. 689/1981 fa comunque salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti; ha infine escluso la deducibilità in cassazione delle doglianze sulla ricostruzione fattuale del luogo dell'accertamento, perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, estranea ai limiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti dei vizi denunciabili in cassazione; il n. 5 non consente una rivalutazione del fatto o della prova, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti
art. 111 Cost.
è richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata una violazione costituzionalmente rilevante
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la decisione non consenta di percepire il fondamento logico-giuridico del decisum; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e comprensibile
il potere di accertamento resta salvo rispetto agli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti; ciò consente il controllo ispettivo nel cantiere edile, che non è sottratto per il solo fatto di insistere in area di privata dimora
le doglianze richiamate sono state ritenute inidonee a sovvertire l'accertamento di merito sul luogo del controllo, che non è sindacabile come rivalutazione del compendio istruttorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, solo quando sia del tutto inidonea a rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica, per relationem o ritenuta insufficiente dalla parte.
- In cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- L'art. 13 L. 689/1981 va letto nel senso che i poteri ispettivi previsti da leggi speciali restano salvi; pertanto, l'accertamento amministrativo può svolgersi anche in contesti che, in astratto, siano riconducibili alla privata dimora, quando la legge attribuisca specifici poteri di controllo.
- Un cantiere edile liberamente accessibile non è qualificabile, di per sé, come luogo di privata dimora ai fini dell'esclusione dei controlli ispettivi, e non può ritenersi sottratto all'attività di vigilanza dell'autorità competente.
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