Cassazione Penale, Ordinanza n. 31947/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
L'istanza, proposta dal difensore delle parti civili in un procedimento a carico di un imputato, chiedeva la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza della Corte di cassazione del 17 gennaio 2025. In particolare, si domandava di integrare la decisione con una statuizione sulla liquidazione delle spese processuali della parte civile, indicate come richieste anche quale antistatario nel grado di giudizio. La Corte è stata quindi chiamata a verificare se fosse possibile, tramite il rimedio della correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p., aggiungere una pronuncia sulle spese della parte civile dopo un annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che il rimedio ex art. 130 c.p.p. non può essere utilizzato quando la correzione richiesta non si risolva in una mera emenda del testo ma comporti una modifica della decisione, in contrasto con il principio di definitività delle sentenze di cassazione. Ha inoltre osservato che, in caso di annullamento con rinvio, non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, potendo la relativa pretesa essere fatta valere nel successivo giudizio di merito, nel quale il giudice dovrà verificare la soccombenza dell'imputato. L'omessa statuizione sulle spese è stata dunque ritenuta conseguenza legittima dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
La procedura di correzione dell'errore materiale è utilizzabile solo per emende formali del testo e non per modificare la decisione assunta; non può quindi essere impiegata per introdurre una nuova statuizione sulle spese.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è ammessa solo quando l'intervento richiesto si limiti a una modifica meramente formale del provvedimento; se invece comporta un mutamento della decisione, il rimedio è inammissibile.
- La definitività delle sentenze della Corte di cassazione impedisce di utilizzare la correzione materiale come strumento surrettizio per integrare o alterare il contenuto decisorio della pronuncia, salvo i rimedi straordinari espressamente previsti.
- Quando la sentenza di legittimità si conclude con annullamento con rinvio, la parte civile non ottiene in quella sede la liquidazione delle spese processuali, potendo far valere la relativa domanda nel successivo giudizio di merito secondo il criterio della soccombenza.
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