Sentenza del 24/06/2019 n. 3926 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di recupero credito d'imposta per investimenti ex L. n. 388/2000 per mancata trasmissione del modello CVS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittimo l'avviso di recupero. La mancata trasmissione telematica del modello CVS comporta la decadenza dal credito d'imposta, anche se gli investimenti agevolati siano stati effettivamente realizzati. La decisione si fonda sull'art. 62 della legge n. 289/2002 e sull'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero del credito d'imposta fruito per investimenti ai sensi della legge n. 388/2000, disposto perché il beneficiario non aveva trasmesso telematicamente il modello CVS. Tale comunicazione era prevista dall'art. 62 della legge n. 289/2002 come adempimento obbligatorio, con espressa sanzione della decadenza dal beneficio in caso di omissione. Il contribuente contestava quindi, in sostanza, la legittimità del recupero fondato sulla mancata trasmissione del modello.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Disciplina il credito d'imposta per gli investimenti agevolati. Il beneficio è subordinato anche al rispetto degli adempimenti formali previsti dalla normativa successiva.
Art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Imponeva la trasmissione telematica del modello CVS e stabiliva la decadenza dal credito d'imposta in caso di mancato adempimento. La norma è stata interpretata nel senso che l'omissione della comunicazione è sufficiente a legittimare il recupero del beneficio.
Massime di principio
- Quando una norma subordina un'agevolazione fiscale alla presentazione di una comunicazione o di un modello entro un termine e prevede espressamente la decadenza, l'omissione può comportare la perdita del beneficio anche se il requisito sostanziale dell'investimento è stato rispettato.
- Gli adempimenti formali richiesti per accedere o conservare un credito d'imposta devono essere verificati con la stessa attenzione dei requisiti sostanziali, soprattutto quando la legge collega espressamente la loro omissione alla decadenza.
- Un avviso di recupero fondato sulla mancata trasmissione del modello prescritto tende a essere considerato legittimo se l'obbligo e la sanzione decadenziale risultano chiaramente dalla legge e sono confermati da un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- In casi analoghi, la difesa del contribuente deve verificare almeno l'effettiva applicabilità dell'obbligo, il rispetto dei termini, la corretta modalità di trasmissione, eventuali cause di forza maggiore o norme di sanatoria e la motivazione concreta dell'avviso di recupero.
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