Parere n. 1281/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla professoressa Raffaella Ugolini contro il Ministero dell’istruzione e del merito per l’annullamento: - del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024 di approvazione della graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, in parte qua nella in quanto lesiva dei suoi interessi; - di tutti i provvedimenti, di data e protocollo anche non conosciuti, con i quali il Ministero dell’istruzione e del merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti; - dell’Avviso prot. n. 124319 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, in parte qua e nella misura in cui sia lesiva dei suoi interessi; - del DPIT 2206 del 19 agosto 2024 di rettifica della graduatoria definitiva e del relativo allegato; - del decreto n. 130296 del 28 ottobre 2024, avente ad oggetto “Affidamento in reggenza delle sedi destinate ai vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023”; - del decreto n. 169797 del 18 ottobre 2024, avente ad oggetto le “Procedure concernenti l’assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2024/2025 - vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023. Conferimento degli incarichi e stipula dei contratti”; - della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 138/2017, nella parte in cui è lesiva della sua posizione; - dei verbali di valutazione dei titoli dichiarati; - dei provvedimenti di data e protocollo, anche non conosciuti, con i quali il Ministero ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici; - di tutti gli atti, anche non noti, prodromici, ma anche successivi, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria e degli atti conseguenti della procedura di reclutamento riservata per dirigenti scolastici prevista dal D.M. n. 107/2023.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante alla procedura di reclutamento riservata ai titolari di contenzioso pendente avverso il concorso per dirigente scolastico del 2017, ha impugnato la graduatoria finale e gli atti conseguenti, deducendo l’erronea valutazione dei titoli di servizio dichiarati e valutabili ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017. In particolare, ha sostenuto che le fosse stato attribuito un punteggio di 10,25 punti anziché 13, con conseguente collocazione in graduatoria in posizione deteriore. Sono stati dedotti, tra gli altri, violazione della disciplina sulla valutazione dei titoli, disparità di trattamento, violazione dei principi di legalità, buon andamento, meritocrazia e legittimo affidamento, difetto di istruttoria, omessa motivazione e mancata attivazione del soccorso istruttorio. Nel corso del procedimento il Ministero, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato il 16 dicembre 2024. Poiché il ricorso straordinario è rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e la sua utilizzazione presuppone la concorde volontà delle parti, l’opposizione determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi concernenti la valutazione dei titoli. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione dell’amministrazione al ricorso straordinario, se rituale e tempestiva, comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
Domanda cautelare
La domanda cautelare non è stata esaminata nel merito, risultando assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
opposizione al ricorso straordinario
L’opposizione rituale e tempestiva consente alla parte di chiedere la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
art. 5 decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023
procedura di reclutamento riservata ai titolari di contenzioso pendente avverso il concorso per dirigente scolastico del 2017
È indicato quale fondamento normativo della procedura di reclutamento cui ha partecipato la ricorrente.
D.M. n. 107 dell’8 giugno 2023
procedura di reclutamento riservata
È individuato quale decreto attuativo della procedura di reclutamento riservata.
valutazione dei titoli di servizio
È la disciplina richiamata dalla ricorrente per contestare il punteggio attribuito ai titoli.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, quando rituale e tempestiva, impone la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersi della tutela giustiziale; tale presupposto viene meno quando una parte esercita tempestivamente il diritto di opposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario rende assorbita la domanda cautelare proposta nell’ambito del procedimento consultivo, senza che il Consiglio di Stato debba esaminare i motivi di merito.
Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a una procedura concorsuale per dirigenti scolastici
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una docente contro il Ministero dell’istruzione e del merito, avente a oggetto la graduatoria e gli atti conseguenti della procedura di reclutamento riservata per dirigenti scolastici prevista dal D.M. n. 107/2023.
Premesse e richiesta
La ricorrente aveva partecipato alla procedura riservata ai titolari di contenzioso pendente avverso il concorso per dirigente scolastico del 2017. Dopo essere stata collocata nella graduatoria finale in una posizione ritenuta deteriore, ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria, la successiva rettifica, gli atti di assegnazione ai ruoli regionali e gli atti di affidamento e conferimento degli incarichi ai vincitori.
La contestazione principale riguardava la valutazione dei titoli di servizio dichiarati. Secondo la ricorrente, ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017, avrebbe dovuto esserle attribuito un punteggio di 13 punti, anziché 10,25.
Motivi dedotti
La ricorrente ha denunciato:
- erronea valutazione dei titoli e violazione della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017;
- violazione dei principi di uguaglianza, legalità, buon andamento, meritocrazia e legittimo affidamento;
- disparità di trattamento ed eccesso di potere;
- travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti;
- difetto di istruttoria e omessa motivazione;
- mancata attivazione del soccorso istruttorio;
- violazione degli artt. 3 e 6 ss. della legge n. 241/1990.
Era stata inoltre proposta un’istanza cautelare diretta alla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Opposizione dell’amministrazione
Nel corso del procedimento l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’istruzione e del merito, ha comunicato di avere notificato il 16 dicembre 2024 un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione risultava effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge.
Il ricorso straordinario costituisce infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di utilizzare tale strumento. L’opposizione validamente proposta impedisce quindi la prosecuzione del procedimento straordinario e comporta la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo. La Sezione ha richiamato, in proposito, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla correttezza della valutazione dei titoli, alla posizione in graduatoria o agli ulteriori atti della procedura concorsuale.
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