Parere n. 1284/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Maria Scala contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) per l’annullamento: - del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 8212012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami - Quarta Serie Speciale n. 75 del 25 settembre 2012, di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; - del provvedimento di esclusione dal predetto concorso comunicato via internet in data 9 gennaio 2013 con cui il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) dava atto dell'esito della sua prova selettiva svoltasi in data 18 dicembre 2012 — documento inviato in formato pdf, ma bloccato per la stampa e testualmente recitante: " Prova preselettiva del 1 8.12.2012 — Scala Maria — Risposte Esatte: 35 — Risposte Errate: 2 — Risposte non data: 13— Punteggio 34"; - dell'avviso di svolgimento delle prove scritte del 10 gennaio 2013 a firma del Direttore Generale; - nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, collegato e consequenziale comunque lesivo delle sue prerogative, anche se non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del bando di concorso per il reclutamento del personale docente, del provvedimento di esclusione dalla procedura preselettiva e dell’avviso di svolgimento delle prove scritte
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, il decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012, relativo ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente, il provvedimento comunicato il 9 gennaio 2013 recante l’esito della prova preselettiva e la sua esclusione dal prosieguo della procedura, nonché l’avviso di svolgimento delle prove scritte del 10 gennaio 2013. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità e violazione delle garanzie del giusto procedimento, contestando in particolare il punteggio attribuito alla prova preselettiva, pari a 34 punti, derivante da 35 risposte esatte, 2 errate e 13 non date. Nel corso del procedimento, dopo la trasmissione della relazione ministeriale e la riapertura del contraddittorio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dalla ricorrente il 27 aprile 2026. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità del bando, della prova preselettiva e dell’esclusione dalla procedura. L’istanza cautelare era già stata rigettata con il parere interlocutorio n. 00751/2013.
Osservazioni
Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, in applicazione del principio dispositivo, l’improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse.
Esame del merito
La declaratoria di improcedibilità impedisce l’esame dei motivi concernenti il punteggio della prova preselettiva, la legittimità del bando, il provvedimento di esclusione e l’avviso relativo alle prove scritte.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 400 d.lgs. n. 297/1994
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla disciplina della procedura concorsuale; il Consiglio di Stato non esamina la censura per effetto dell’improcedibilità.
art. 3 Cost.
La ricorrente lo ha richiamato a sostegno delle censure di irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione; il merito della censura non viene esaminato.
art. 97 Cost.
La ricorrente lo ha richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; il merito della censura non viene esaminato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando manifesta il venir meno dell’interesse alla decisione, comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo si applica anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia impedisce l’esame nel merito delle censure dedotte contro gli atti amministrativi impugnati.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro l’esclusione da un concorso docente
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’aspirante docente contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, oggi Ministero dell’istruzione e del merito. La ricorrente aveva impugnato il bando del concorso per il reclutamento del personale docente, l’esito della prova preselettiva e la conseguente esclusione dal prosieguo della procedura.
Premesse e svolgimento della procedura
La ricorrente aveva partecipato al concorso per più classi di concorso relative all’insegnamento della lingua inglese e alla scuola dell’infanzia e primaria. La prova preselettiva aveva registrato 35 risposte esatte, 2 errate e 13 non date, con attribuzione di un punteggio complessivo di 34 punti. In base a tale esito, la candidata era stata esclusa dalle successive prove scritte.
Il ricorso, notificato il 17 gennaio 2013 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 12 febbraio 2013 ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, conteneva anche un’istanza cautelare. L’istanza è stata rigettata con il parere interlocutorio n. 00751/2013. Successivamente, il Consiglio di Stato ha richiesto ulteriori adempimenti istruttori per assicurare il rispetto delle garanzie minime del contraddittorio. Il Ministero ha depositato la relazione e la documentazione richieste.
Motivi dedotti
La ricorrente contestava la legittimità della procedura sotto diversi profili. In particolare, deduceva:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994;
- violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- eccesso di potere per sviamento;
- difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
- travisamento dei fatti;
- illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
- violazione dei principi del giusto procedimento e dei limiti della discrezionalità tecnica.
Le censure riguardavano soprattutto il punteggio attribuito alla prova preselettiva, ritenuto causa dell’esclusione dal prosieguo della selezione.
Rinuncia al ricorso
Nel 2026, dopo la trasmissione alla ricorrente della relazione ministeriale e l’invito a dichiarare l’eventuale permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio, la ricorrente ha comunicato tramite PEC di rinunciare al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla sua decisione.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. Poiché la ricorrente ha manifestato in modo espresso il venir meno dell’interesse alla decisione, è sopravvenuta una condizione che impedisce l’esame delle censure di merito.
La Sezione non ha quindi valutato la legittimità del bando, dell’esito della prova preselettiva, del provvedimento di esclusione o dell’avviso relativo alle prove scritte.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla rinuncia della ricorrente.
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