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Parere

Parere n. 1283/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Pezzella Pasquale contro il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania: 1.per l’annullamento: - della nota prot. 69436 del 22 novembre 2023, contenente l’avviso “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria – Calendario delle prove scritte”; - del Decreto Ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022, contenente le “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” e relativi allegati nella parte in cui è lesivo del suo interesse; - del Decreto del Direttore Generale n. 1330 del 4 agosto 2023 “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” e relativi allegati nella parte in cui è lesivo del suo interesse; - dell’allegato 1 al Decreto del Direttore Generale n. 1330 del 4 agosto 2023, contenente la ripartizione dei posti messi a bando; - del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 aprile 2023, n. 74, che definisce, per l’anno scolastico 2023/2024, in attuazione dell’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il complessivo fabbisogno di personale docente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte, nonché il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero massimo dei posti; - dell’Allegato 3 al decreto interministeriale sopra riportato stima, per l’anno scolastico 2023/2024, per l'educazione motoria nella scuola primaria n. 4405 posti complessivi – inclusivi delle frazioni orarie ricondotte a posto – di cui 1740 posti interi interni attivabili nelle classi IV e V; - della nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13 aprile 2023, prot. GABMI 64765, con cui è stata richiesta l’autorizzazione ad indire il concorso di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la copertura di n. 1740 posti comuni, vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; - della nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 113643 del 9 maggio 2023, con cui è stato autorizzato l’avvio del concorso di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; - del D.D.G. 1330/2023 del MIM, nella parte in cui prevede (art. 8, comma 7) la soglia di idoneità pari a 70/100 e in cui si prevede che “La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale”; - dei quesiti somministrati ai candidati e del relativo atto ministeriale (o di altro organo competente) di approvazione e di inserimento di tali quesiti nel novero di quelli oggetto della prova; - del diniego di ammissione alla prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” – Regione Campania. - degli esiti della prova scritta sostenuta in data 15 dicembre 2023 e resi noti contestualmente allo svolgimento della stessa; - del punteggio attribuitogli pari a 66; - dell’elenco degli ammessi alla successiva prova concorsuale; - della nota prot. n. 69436 del 22 novembre 2023 per la Regione Campania, avente ad oggetto “D.D.G. 1330/2023 “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” - Calendario delle prove scritte. - dell’avviso pubblicato dall’USR per la Regione Campania in data 9 gennaio 2024 - D.D.G. 1330/2023 “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” - Comunicazione della lettera estratta per l’avvio delle prove orali; - del verbale di costituzione della commissione pubblicato dall’USR per la Campania con nota prot. 57982 del 11 dicembre 2023; - della nota prot. n. 376 del 15 gennaio 2024 pubblicata dall’USR per la Campania ed avente ad oggetto “D.D.G. 1330/2023 “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” – Pubblicazione calendario prova orale della classe di concorso EEEM”; - della nota prot. n. 98 del 4 gennaio 2024 per la Regione Campania, avente ad oggetto «D.D.G. 1330/2023 “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” - Convocazione Commissione giudicatrice per sorteggio lettera»; - della nota prot. n. 173 del 9 gennaio 2024 per la Regione Campania, avente ad oggetto «D.D.G. 1330/2023 “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” - Lettera estratta per inizio prova orale»; - della nota prot. 18025 del 28 marzo 2024 per la Regione Campania, avente ad oggetto l’ammissione con riserva alla fase orale della procedura concorsuale, bandita con D.M. n. 80/2022 e D.D.G. 1330/2023; - della nota del Presidente della Commissione Nazionale, acquisita al protocollo AOODPIT, n. 1121 del 1° marzo 2024 e successivamente trasmessa alla Direzione Generale del MIM con nota. AOODPIT n. 1178 del 4 marzo 2024, in cui viene fornita motivazione, in merito alla rettifica del punteggio della prova scritta, a causa della presenza di un errore nella domanda a risposta multipla indicata in oggetto; - della nota acquisita al protocollo AOODGPER n. 27558 del 4 marzo 2023, in cui la Direzione Generale del MIM ha richiesto al gestore delle prove scritte CINECA di procedere alla rettifica del punteggio, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Nazionale; - della nota acquisita al protocollo AOODGPER n. 31964 dell’11 marzo 2024, in cui la Direzione Generale del MIM fornisce agli Uffici Scolastici Regionale, le indicazioni operative, in merito alle procedure da seguire, per la rideterminazione del punteggio; - della richiesta di chiarimenti in merito alle contestazioni relative al quesito n. 26 del Concorso motoria primaria – nota prot. AOODPIT n. 1047 del 28 febbraio 2024; - dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta redatti dalla Commissione nazionale; - della nota a firma del Dirigente Luca Volontè prot. n. 27558 del 4 marzo 2024; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati; - di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il suo diritto ad essere valutato come idoneo al concorso in parola; - del riscontro all’istanza di accesso agli atti; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti; 2. nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione, previa ammissione anche in via cautelare alla prova orale, del provvedimento di inclusione nell’elenco degli idonei alla prova scritta e per la partecipazione alla prova orale del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria” nella regione di interesse.

Giustizia amministrativa202400578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di docenti di educazione motoria nella scuola primaria e richiesta di ammissione alla prova orale, anche in via cautelare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato numerosi atti della procedura concorsuale per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tra cui il bando, i decreti ministeriali e direttoriali, la ripartizione dei posti, gli atti relativi ai quesiti e alla prova scritta, il punteggio attribuito di 66/100, il diniego di ammissione alla prova orale e gli atti successivi della procedura. Ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione all'ammissione alla prova orale, anche in via cautelare. I motivi dedotti riguardavano l'errata formulazione di alcuni quesiti a risposta multipla, la presenza di posti disponibili, l'illegittimità della soglia di idoneità di 70/100, nonché l'omessa validazione e verbalizzazione dei quesiti e degli atti della procedura. Nel corso del procedimento l'amministrazione ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorrente ha quindi riassunto la controversia davanti al T.A.R. Campania, ai sensi dell'art. 48 c.p.a., chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'opposizione dell'amministrazione è stata proposta ritualmente e tempestivamente e che il ricorso è stato effettivamente riassunto davanti al competente T.A.R. Campania. Ha pertanto dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione, senza esaminare i motivi di merito relativi ai quesiti, alla soglia di idoneità, ai posti disponibili e alla verbalizzazione. L'istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L'opposizione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso è stato riassunto davanti al T.A.R. Campania ai sensi dell'art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

Istanza cautelare

L'istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale

    L'opposizione rituale e tempestiva dell'amministrazione determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, ove il ricorrente provveda alla riassunzione.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 48 c.p.a.

    costituzione in giudizio e riassunzione a seguito di opposizione al ricorso straordinario

    La riassunzione davanti al giudice amministrativo competente, conseguente all'opposizione dell'amministrazione, comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per chiedere l'ammissione alla prova orale, ma non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione propone rituale e tempestiva opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente riassume la controversia davanti al giudice amministrativo competente ai sensi dell'art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
  • La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale impedisce al Consiglio di Stato di esaminare i motivi di merito e le domande cautelari formulate nell'ambito del ricorso straordinario.
  • A seguito della declaratoria di improcedibilità per trasposizione, l'istanza cautelare proposta nel ricorso straordinario deve essere dichiarata assorbita.

Improcedibilità per trasposizione di un ricorso straordinario relativo a un concorso scolastico

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un partecipante al concorso per il reclutamento del personale docente destinato all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, bandito per la Regione Campania. Il ricorso era rivolto contro il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Premesse e domanda proposta

Il ricorrente aveva ottenuto 66 punti nella prova scritta e non era stato ammesso alla prova orale, essendo prevista una soglia minima di 70/100. Aveva impugnato il complesso degli atti della procedura, compresi il decreto ministeriale, il decreto direttoriale, la ripartizione dei posti, gli atti relativi ai quesiti, gli esiti della prova, il punteggio attribuito e il diniego di ammissione alla fase orale.

Era stata inoltre proposta una domanda di condanna in forma specifica, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., diretta a ottenere l'ammissione alla prova orale, anche in via cautelare.

Motivi dedotti

Il ricorrente aveva articolato quattro principali censure:

  • contestazione della formulazione di alcuni quesiti a risposta multipla, indicati nei numeri 17, 26, 40 e 47, per arbitrarietà, irragionevolezza e violazione delle regole della procedura concorsuale;
  • contestazione dell'individuazione dei posti disponibili e della relativa verbalizzazione, con richiamo ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, trasparenza e parità di trattamento;
  • contestazione della soglia di idoneità di 70/100, ritenuta illegittima anche in rapporto alla disponibilità di posti e ai principi di proporzionalità e favor partecipationis;
  • contestazione dell'omessa validazione e verbalizzazione dei quesiti e degli atti della procedura.

Tali questioni non sono state esaminate nel merito.

Opposizione dell'amministrazione e riassunzione

Nel corso del procedimento l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'istruzione e del merito, ha comunicato di avere proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita nella sede giurisdizionale.

Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Campania mediante costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 48 c.p.a., instaurando il relativo procedimento giurisdizionale.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha accertato che l'opposizione era stata proposta in modo rituale e tempestivo e che il ricorso era stato effettivamente riassunto davanti al giudice amministrativo competente. In applicazione della disciplina sulla trasposizione, il ricorso straordinario non poteva quindi proseguire davanti al Consiglio di Stato.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. L'istanza cautelare è stata assorbita. Non è stata resa alcuna valutazione sui motivi relativi alla legittimità dei quesiti, alla soglia di 70/100, alla disponibilità dei posti, alla verbalizzazione o alla richiesta di ammissione alla prova orale, questioni rimesse alla sede giurisdizionale davanti al T.A.R. Campania.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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