Parere n. 1282/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore -OMISSIS-, contro il Ministero dell’istruzione e del merito e nei confronti dell’Istituto -OMISSIS-per l’annullamento del provvedimento del Consiglio di Classe II, sez. E, dell’Istituto -OMISSIS-di non ammissione dello studente -OMISSIS- alla classe successiva, comunicato il 28 agosto 2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di non ammissione dello studente alla classe successiva, comunicato il 28 agosto 2024, con istanza cautelare
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del consiglio di classe di non ammissione del minore alla classe successiva, deducendo quattro gruppi di censure: illegittimità delle prove di recupero del debito formativo in francese e matematica per la presenza di un esaminatore diverso dal docente che aveva insegnato e attribuito il debito; inadeguatezza del piano didattico personalizzato e violazione della disciplina sui disturbi specifici dell’apprendimento; illegittimo diniego della compensazione orale delle prove scritte, con difetto di motivazione, manifesta illogicità e disparità di trattamento; mancata personalizzazione didattica, mancata concessione del tempo aggiuntivo per la prova di matematica e mancata compensazione della prova scritta con quella orale. Nel corso del procedimento, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato. Poiché l’opposizione determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi di merito. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha ribadito che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti, sicché ciascuna parte può esercitare il diritto di adire il giudice precostituito per legge mediante l’opposizione.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa comporta la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento consultivo.
Motivi di ricorso
Le censure relative alle prove di recupero, al piano didattico personalizzato, alla compensazione delle prove scritte con prove orali, al tempo aggiuntivo e alla personalizzazione didattica non sono state esaminate nel merito, risultando assorbite dalla dichiarazione di improcedibilità per trasposizione.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita per effetto della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Oscuramento dei dati personali
La Segreteria è stata incaricata di oscurare, in ogni ipotesi di riproduzione e diffusione del parere, le generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e ogni altro dato idoneo a identificarli.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva di una parte impedisce la prosecuzione del ricorso in sede straordinaria e ne determina la trasposizione davanti al giudice competente.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.
artt. 1 ss. d.lgs. n. 62/2017
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla disciplina della valutazione e delle prove scolastiche; tali questioni non sono state esaminate nel merito.
art. 8, comma 6, ordinanza ministeriale n. 92/2007
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle prove di recupero del debito formativo; la censura non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 5 legge n. 170/2010
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle misure didattiche e valutative per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 6, commi 1 e 2, d.m. n. 5669/2011
Richiamato dai ricorrenti in relazione al piano didattico personalizzato; il motivo è rimasto assorbito.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 62/2017
Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla personalizzazione didattica e sulle modalità di valutazione; non esaminato nel merito.
art. 10 d.P.R. n. 122/2009
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle modalità di valutazione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento; la censura non è stata esaminata.
artt. 2 e 5 legge n. 170/2010
Richiamati in relazione alle garanzie didattiche e valutative per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento; la Sezione non ha pronunciato sul merito.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del minore, dei genitori o tutori e degli altri dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi nella riproduzione e diffusione del parere.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’opposizione rituale e tempestiva di una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento consultivo.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene; ciascuna parte conserva pertanto la facoltà di chiedere l’accesso al giudice precostituito per legge mediante opposizione.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile per trasposizione, i motivi di merito e la domanda cautelare non devono essere esaminati dal Consiglio di Stato, risultando rispettivamente non scrutinati e assorbiti.
Non ammissione alla classe successiva e trasposizione del ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da genitori, anche quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di un minore, contro il Ministero dell’istruzione e del merito e nei confronti dell’istituto scolastico, per l’annullamento del provvedimento del consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe successiva. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.
Censure dedotte dai ricorrenti
I ricorrenti avevano contestato:
- la legittimità delle prove di recupero del debito formativo in francese e matematica, anche per la presenza di un esaminatore diverso dal docente che aveva impartito l’insegnamento e attribuito il debito;
- l’inadeguatezza del piano didattico personalizzato e la violazione della disciplina dettata dalla legge n. 170/2010 e dal d.m. n. 5669/2011;
- il diniego della compensazione orale delle prove scritte, deducendo violazione di legge, assenza di motivazione, manifesta illogicità e disparità di trattamento;
- la mancata personalizzazione didattica, la mancata concessione del tempo aggiuntivo per la prova di matematica e la mancata compensazione della prova scritta con quella orale.
Sviluppo del procedimento
Il ricorso, notificato il 13 dicembre 2024 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 14 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, è stato inizialmente istruito anche ai fini della trattazione dell’istanza cautelare. La Sezione aveva richiesto al Ministero competente la trasmissione della relazione prevista dalla legge.
Il 6 febbraio 2025 l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’istruzione e del merito, ha comunicato di avere notificato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che la copia dell’atto di opposizione fosse stata effettivamente depositata e ha ritenuto l’opposizione rituale e tempestiva. Secondo il parere, l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti circa il suo utilizzo.
La Sezione ha richiamato, in proposito, precedenti del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Per effetto dell’opposizione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. I motivi relativi alla valutazione scolastica, alle prove di recupero, al piano didattico personalizzato e alle misure compensative non sono stati esaminati nel merito. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
Protezione dei dati personali
Il dispositivo dispone l’oscuramento, in ogni ipotesi di riproduzione e diffusione del parere, delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo a identificarli, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.
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