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Parere

Parere n. 177/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza di sospensiva, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, contro l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, per l''annullamento del provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, e del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento.

Giustizia amministrativa202400004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento della Soprintendenza di Messina che ha rigettato, con ordine di rimessione in pristino, il parere paesaggistico relativo a opere oggetto di domanda di terzo condono edilizio, nonché del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

I ricorrenti, proprietari di due unità immobiliari realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, avevano presentato domanda di condono ai sensi dell'art. 32 della legge n. 326 del 2003 e della normativa regionale siciliana. La Soprintendenza ha rigettato la richiesta di parere di competenza e ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso straordinario deduceva: violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 13 della legge regionale siciliana n. 7 del 2019 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; carenza di istruttoria e di motivazione; violazione della disciplina sul terzo condono, del condono ambientale e delle circolari richiamate; erronea applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022; formazione del silenzio-assenso; illegittimità e irragionevolezza dell'ordine di rimessione in pristino; contraddittorietà dell'ordine rispetto alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

Il parere

Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo relativo alla formazione del silenzio-assenso. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022, il terzo condono edilizio non è ammissibile in Sicilia neppure in presenza di vincoli paesaggistici relativi. Inoltre, l'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2003 riguarda soltanto il primo e il secondo condono e non il terzo condono del 2003; in materia paesaggistica opera altresì l'esclusione del silenzio-assenso prevista dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Sono stati invece ritenuti fondati e assorbenti i motivi relativi all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto e al difetto di motivazione e istruttoria. Il preavviso di rigetto si applica anche ai procedimenti di sanatoria e condono edilizio, compresi quelli aventi natura vincolata, e la violazione dell'art. 10-bis non è neutralizzata dalla previsione dell'art. 21-octies, comma 2, relativa alla dimostrazione che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La Soprintendenza, inoltre, ha disposto il ripristino nell'ambito di un procedimento di condono non ancora definito dal Comune, limitandosi a richiamare l'esistenza del vincolo relativo senza descrivere e valutare concretamente le opere e la loro incidenza paesaggistica. Il ricorso è stato pertanto accolto nei sensi e nei limiti della motivazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Osservazioni

Motivo relativo al silenzio-assenso

Il motivo è infondato. L'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2003 concerne soltanto le domande di primo e secondo condono e non è applicabile al terzo condono del 2003. In materia paesaggistica, inoltre, non opera il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Motivo relativo all'omesso preavviso di rigetto

Il motivo è fondato. L'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e l'art. 13 della legge regionale siciliana n. 7 del 2019 impongono la comunicazione dei motivi ostativi anche nei procedimenti di sanatoria e condono edilizio. La garanzia partecipativa si applica anche in procedimenti vincolati quando ricorrano situazioni peculiari e giuridicamente complesse.

Violazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990

La violazione dell'art. 10-bis non è soggetta alla regola di non annullabilità prevista per la mancata comunicazione di avvio del procedimento quando l'amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Tale previsione non si applica al provvedimento adottato in violazione del preavviso di rigetto.

Difetto di motivazione e di istruttoria

Il provvedimento è carente perché non descrive adeguatamente l'opera abusiva, non ne definisce natura e qualificazione e non valuta la relativa incidenza sulle prescrizioni paesaggistiche, limitandosi a richiamare l'esistenza del vincolo relativo e la circolare n. 2 del 2022.

Ordine di rimessione in pristino

L'ordine di ripristino è illegittimo nei profili esaminati perché adottato nell'ambito di un procedimento di condono non ancora definito dal Comune e senza una concreta e doverosa valutazione delle opere, pur nell'ampia discrezionalità spettante alla Soprintendenza.

Altri motivi di ricorso

Gli ulteriori motivi sono assorbiti dall'accoglimento delle censure relative all'omesso preavviso di rigetto e al difetto di motivazione e istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, l. 47/1985

    trascorsi 180 giorni dalla richiesta di parere alle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto

    Per le opere realizzate su aree vincolate, il silenzio dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo configura silenzio-rifiuto, impugnabile dopo il decorso di 180 giorni; il Consiglio distingue tale fattispecie dal silenzio-diniego.

  • art. 32, comma 43, d.l. 269/2003

    Modifica l'art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985 nel regime delle opere realizzate su aree sottoposte a vincolo.

  • art. 17, comma 6, l.r. Sicilia n. 4/2003

    La disposizione sul silenzio-assenso è circoscritta alle istanze di primo e secondo condono e non si applica al terzo condono edilizio.

  • art. 20, comma 4, l. 241/1990

    Esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico; secondo l'indirizzo richiamato, tale disciplina opera anche in Sicilia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato anche nei procedimenti di sanatoria e condono edilizio e costituisce garanzia partecipativa non derogabile nella fattispecie esaminata.

  • art. 13 l.r. Sicilia n. 7/2019

    Riconosce nell'ordinamento regionale la garanzia della comunicazione dei motivi ostativi, con le eccezioni indicate dalla disposizione; tali eccezioni non comprendono i procedimenti di condono edilizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La regola di non annullabilità per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non si estende alla violazione dell'art. 10-bis.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003

    È richiamato nel quadro della disciplina del terzo condono, la cui applicabilità in area vincolata è esclusa anche in presenza di vincoli relativi secondo l'indirizzo seguito dal Collegio.

  • art. 33 d.l. 269/2003

    È richiamato tra le disposizioni invocate dai ricorrenti in materia di condono edilizio.

  • art. 39 l. 724/1994

    È richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina dei condoni edilizi precedenti.

  • artt. 23, 32 e 33 l.r. Sicilia n. 37/1985

    Sono richiamati dai ricorrenti quale disciplina regionale in materia di condono edilizio e tutela paesaggistica.

  • sentenza Corte costituzionale n. 252/2022

    È interpretata nel senso che, anche in Sicilia, il terzo condono edilizio non è ammissibile in presenza non solo di vincoli paesaggistici assoluti, ma anche di vincoli relativi.

  • sentenza Corte costituzionale n. 155/2021

    È richiamata quale pronuncia interpretativa di rigetto dalla quale deriva l'operatività, in Sicilia, dell'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 in materia di patrimonio culturale e paesaggistico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 si applica anche ai procedimenti di sanatoria e condono edilizio, inclusi quelli relativi a opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
  • La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non è neutralizzata dalla regola di non annullabilità prevista dall'art. 21-octies, comma 2, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
  • In Sicilia, l'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2003 non consente la formazione del silenzio-assenso sulle domande di terzo condono edilizio.
  • Nei procedimenti paesaggistici non opera il silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, anche nell'ordinamento siciliano.
  • Il diniego paesaggistico relativo a opere oggetto di condono deve contenere una valutazione concreta delle opere, della loro natura e della loro incidenza sul vincolo; il mero richiamo all'esistenza di un vincolo relativo non soddisfa gli obblighi di motivazione e istruttoria.
  • L'ordine di rimessione in pristino adottato dalla Soprintendenza nell'ambito di un procedimento di condono non ancora definito dal Comune richiede una specifica valutazione delle opere e non può fondarsi esclusivamente sull'esistenza del vincolo paesaggistico.

Ricorso straordinario sul diniego paesaggistico relativo a un terzo condono edilizio

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da proprietari di due unità immobiliari adibite a ufficio e deposito contro il diniego della Soprintendenza di Messina e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. Le opere ricadevano in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed erano state oggetto di domanda di condono ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 e della normativa regionale siciliana.

Vicenda procedimentale

I ricorrenti avevano presentato al Comune di Lipari una domanda di condono edilizio per opere realizzate abusivamente e avevano chiesto alla Soprintendenza il parere paesaggistico di competenza. La Soprintendenza ha rigettato la richiesta e ha contestualmente ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso gerarchico, rimasto senza risposta, e successivamente ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza cautelare.

Il Consiglio aveva già espresso parere favorevole alla sospensione del provvedimento. Nel merito, l'amministrazione ha trasmesso il rapporto e l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza regionale ha svolto l'istruttoria, consentendo alle parti l'accesso agli atti e la presentazione di una memoria di replica.

Ammissibilità dell'impugnazione

Il Collegio ha precisato che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, come modificato dall'art. 32, comma 43, del d.l. n. 269 del 2003, il silenzio dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, decorso il termine di 180 giorni dalla richiesta di parere, configura silenzio-rifiuto impugnabile dal richiedente.

Ha inoltre ritenuto che il provvedimento della Soprintendenza avesse natura di conferma propria e fosse quindi autonomamente lesivo. L'atto poteva pertanto essere impugnato indipendentemente dalle sorti del silenzio formatosi sulla precedente istanza.

Infondatezza della tesi sul silenzio-assenso

Il Collegio ha esaminato preliminarmente il motivo relativo alla formazione del silenzio-assenso, ritenendolo infondato.

La sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022, secondo l'interpretazione seguita dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha chiarito che in Sicilia il terzo condono edilizio non è ammissibile non soltanto in presenza di vincoli paesaggistici assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi. Il Collegio ha richiamato, sul punto, precedenti dello stesso Consiglio, tra cui le sentenze n. 836 del 2023 e n. 831 del 2025.

È stata esclusa anche l'applicazione dell'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2003. Tale disposizione riguarda infatti esclusivamente le domande di primo e secondo condono, presentate rispettivamente sulla base delle leggi del 1985 e del 1994, e non il terzo condono introdotto nel 2003.

Il Collegio ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2021 e il successivo orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa, secondo cui, a partire dalla legge regionale di recepimento n. 5 del 2011, opera anche in Sicilia l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ne consegue che nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico non può formarsi il silenzio-assenso.

Omesso preavviso di rigetto

È stata ritenuta fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 13 della legge regionale siciliana n. 7 del 2019.

La Soprintendenza non aveva comunicato ai ricorrenti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda prima di adottare il provvedimento negativo. Il Collegio ha affermato che il preavviso di rigetto si applica anche ai procedimenti di sanatoria e condono edilizio, poiché consente al privato di partecipare effettivamente al procedimento e di fornire un apporto collaborativo.

È stata respinta la tesi dell'amministrazione secondo cui il preavviso sarebbe necessario soltanto per le nuove opere edilizie da realizzare. Né il testo dell'art. 10-bis né la giurisprudenza sostengono una simile limitazione. La garanzia partecipativa può assumere rilievo anche nei procedimenti vincolati, soprattutto quando si presentino situazioni peculiari e giuridicamente complesse.

Il Collegio ha richiamato i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato, affermando che le norme sulla partecipazione devono essere interpretate in senso quanto più garantista.

Rapporto con l'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990

Il Consiglio ha precisato che la violazione dell'art. 10-bis non può essere sanata invocando la previsione dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990.

La regola secondo cui il provvedimento non è annullabile quando l'amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso riguarda la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Essa non si applica invece alla violazione del preavviso di rigetto, che costituisce una specifica garanzia del contraddittorio procedimentale nella fase antecedente all'adozione del diniego.

Difetto di motivazione e di istruttoria

Sono state ritenute fondate anche le censure relative alla carenza di motivazione e istruttoria.

Il provvedimento della Soprintendenza non descriveva adeguatamente le opere abusive, non ne definiva la natura e la qualificazione e non chiariva la loro concreta incidenza sulle prescrizioni paesaggistiche. L'atto si limitava sostanzialmente a richiamare l'esistenza del vincolo relativo e la circolare n. 2 del 2022.

Secondo il Collegio, tale motivazione non era sufficiente, poiché la Soprintendenza avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta delle opere, pur nell'ambito dell'ampia discrezionalità tecnica e amministrativa riconosciuta all'autorità preposta alla tutela paesaggistica.

Illegittimità dell'ordine di ripristino

L'ordine di rimessione in pristino è stato ritenuto viziato nei profili esaminati perché adottato nell'ambito di un procedimento di condono non ancora definito dal Comune.

La Soprintendenza aveva disposto il ripristino senza procedere a una specifica valutazione delle opere e fondando la decisione essenzialmente sulla sussistenza del vincolo relativo. Il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 708 del 21 ottobre 2023, relativo alla necessità di una valutazione effettiva delle opere nell'ambito del procedimento paesaggistico.

Esito del ricorso

L'accoglimento delle censure relative all'omesso preavviso di rigetto e al difetto di motivazione e istruttoria è stato ritenuto assorbente rispetto agli ulteriori motivi, compresi quelli concernenti la disciplina del condono, l'ordine di ripristino e il rapporto con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

Il parere conclusivo è nel senso dell'accoglimento del ricorso nei limiti indicati nella motivazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare. È stato infine disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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