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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24552/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione di ricettazione e alla fattispecie di cui all'art. 648, comma 4, c.p. Dal testo risulta che le censure erano formulate in modo generico, con deduzioni astratte e prive dell'indicazione delle specifiche ragioni di diritto e dei dati fattuali posti a sostegno. Inoltre, il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non specificamente argomentati, oltre che diretti in modo improprio a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove. Ha quindi confermato, nei fatti, la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata come base della contestazione di ricettazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che le censure difensive non scalfiscono la motivazione della condanna.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    Ulteriore riferimento normativo oggetto di doglianza; il ricorso è reputato generico anche rispetto a tale profilo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici, ancorati a precise ragioni di diritto e a dati di fatto puntualmente indicati; censure astratte e meramente assertive sono inammissibili.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova e diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio secondo criteri alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua, non illogica e coerente con gli elementi valutati, il ricorso che si limiti a contestarla in modo generico non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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