Cassazione Penale, Sentenza n. 17580/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il primo motivo assorbente e fondato: dall'esame degli atti non risulta la prova della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per il giudizio. Le altre censure non sono state esaminate in quanto assorbite dalla decisione sul vizio procedurale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce principalmente la mancata citazione dell'imputato per il giudizio d'appello per assenza della prova della notifica del decreto di citazione. In aggiunta si erano contestati vizi di motivazione e violazione di legge, in particolare l'assenza di prova della riconducibilita' del fatto all'imputato e del nesso causale rispetto alle lesioni contestate, nonche' errori nella quantificazione della pena.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali entro i quali il ricorso di cassazione puo' essere articolato; la Corte ha considerato i motivi nei limiti richiesti da tale disposizione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; la Corte ha preso atto delle conclusioni del P.G.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata come parametro per l'accesso della Corte agli atti necessari a verificare la regolarita' della notificazione in funzione della natura processuale della questione; la Corte ha ritenuto possibile verificare direttamente la documentazione relativa alla notifica
Massime di principio
- La mancata prova della notifica del decreto di citazione per l'appello configura un vizio procedurale rilevante che puo' portare all'annullamento della sentenza impugnata; la verifica della regolarita' della notifica e' essenziale per la validita' del giudizio successivo.
- Se un motivo di nullita' procedurale e' assorbente, la Corte di cassazione puo' pronunciarne l'annullamento senza entrare nel merito delle altre censure (vizi di prova o quantificazione della pena).
- La parte che impugna puo sollevare la nullita' per mancata notifica; la documentazione probatoria riguardante la notifica (attestazioni di servizio, relata, ricevute) deve essere conservata e prodotta per evitare l'annullamento.
- In presenza di annullamento per difetto di notifica, gli atti vengono rimessi al giudice competente (qui il Tribunale di Chieti) per il giudizio, con la possibilita' di nuova celebrazione del processo o di regolarizzazione della citazione.
- La pubblica accusa puo chiedere l'inammissibilita' del ricorso, ma la Corte valuta autonomamente la sussistenza dei vizi processuali e la documentazione relativa alla notifica
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