Cassazione Penale, Ordinanza n. 21657/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente una motivazione non analitica ma congrua e ancorata agli elementi reputati decisivi dal giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l'imputato per uso di atto falso ex art. 489 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo che, per come sintetizzato nell'ordinanza, investiva il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna in appello, ossia l'uso di atto o documento falso.
richiamato implicitamente in relazione alle attenuanti generiche, il cui diniego può essere motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che tendano a sollecitare una nuova valutazione del merito, quando il motivo di ricorso si risolva in contestazioni non scrutinabili in cassazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della valutazione complessiva della persona del reo e del fatto, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni argomento difensivo.
- La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non presenta vizi logici o giuridici ed è sorretta da un percorso argomentativo sufficiente.
Come è indicizzato
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