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Sentenza

Sentenza n. 6374/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - della determinazione del dirigente 2022-d337-00238 del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento (di seguito la “Provincia”), avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 -2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti.

Giustizia amministrativa202304132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e provinciale relativi alla determinazione degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione della Provincia autonoma di Trento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione della Provincia autonoma di Trento recante l'elenco delle aziende fornitrici e gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale sulla ricognizione e riconciliazione del fatturato, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni sui criteri di definizione del tetto e sulle modalità di ripiano, l'intesa sulle linee guida e il decreto ministeriale di adozione delle medesime, oltre agli atti connessi e consequenziali. Durante il giudizio è entrata in vigore la disciplina di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento effettuato dalla ricorrente ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti relativi agli obblighi di payback. Il Collegio ha escluso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, poiché non era stato depositato il provvedimento regionale di accertamento dell'avvenuto pagamento richiesto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito processuale in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015

    Richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Richiamato quale base dei provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla legge 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ...

    Il versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina, secondo la disciplina richiamata, la cessazione della materia del contendere dopo l'accertamento del pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma; nel caso concreto, l'assenza di tale provvedimento ha impedito la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa del sopravvenuto difetto di interesse conseguente al pagamento effettuato dalla ricorrente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con modalità da remoto.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio, una disciplina sopravvenuta consente all'impresa soggetta a un'obbligazione amministrativa di estinguerla mediante il pagamento di una quota ridotta, l'effettuazione del pagamento può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti presupposti e applicativi.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina sopravvenuta presuppone l'adempimento degli specifici oneri documentali e procedimentali previsti dalla legge; in mancanza del provvedimento dell'amministrazione competente che accerti il pagamento, il giudice non può dichiararla.
  • Quando il pagamento sopravvenuto elimina l'interesse del ricorrente alla decisione di merito ma non risultano integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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