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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30026/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e evasione. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito vizio di motivazione in punto di recidiva, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avesse errato nel valorizzare tale circostanza aggravante. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione specifica resa dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto accertata una personalità negativa dell'imputato, desunta dalla sua persistente insofferenza alle regole, e aveva collegato a tale dato il maggior disvalore del fatto quale base per applicare la recidiva.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    richiamato quale uno dei reati oggetto della sentenza di condanna impugnata; il testo non offre ulteriori indicazioni interpretative sulla fattispecie.

  • art. 337 c.p.

    richiamato quale uno dei reati oggetto della sentenza di condanna impugnata; il testo non offre ulteriori indicazioni interpretative sulla fattispecie.

  • recidiva

    la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse puntuale nel valorizzare la personalità negativa dell'imputato e il maggior disvalore del fatto, così da giustificare l'applicazione della recidiva.

  • Cassa delle ammende

    destinazione della somma irrogata all'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che censuri la recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione di doglianze generiche integra inammissibilità.
  • La recidiva può essere sorretta da una motivazione che valorizzi elementi sintomatici della personalità negativa dell'imputato e la persistente inosservanza delle regole, quale indice di un maggior disvalore del fatto.
  • Quando il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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