Cassazione Civile, Ordinanza n. 15505/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno d'imposta 2013, emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 nei confronti di una società che svolge attività di gelateria-pasticceria. In primo grado e in appello l'accertamento è stato confermato: i giudici di merito hanno ritenuto che la contabilità e le dichiarazioni evidenziassero l'antieconomicità dell'attività e che la ricostruzione dei ricavi operata dall'Ufficio fosse corretta, anche sulla base del pvc e della percentuale di ricarico, con specifici rilievi su sfrido, deperibilità dei prodotti e modalità di commercializzazione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione sull'antieconomicità senza che tale profilo fosse contenuto nell'avviso e che, escluso tale elemento, mancassero i requisiti di gravità, precisione e concordanza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo all'esclusione dello sfrido per prodotti preconfezionati, non deperibili o presumibilmente prodotti su ordinazione; 3) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'accertamento fosse illegittimo per le criticità rilevate dall'Ufficio. L'Agenzia ha resistito, eccependo tra l'altro l'inammissibilità dei motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità per motivazione apparente perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione ampia, articolata e intellegibile, con riferimento a plurimi dati istruttori, quindi rispettosa del minimo costituzionale. Ha ritenuto infondato/inammissibile il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, operazione preclusa in cassazione; ha anche respinto l'eccezione di inammissibilità per doppia conforme, rilevando che le ragioni giuridiche delle decisioni di primo e secondo grado non coincidevano integralmente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché non censurava puntualmente la sentenza impugnata ma si limitava a contestare le criticità dell'Ufficio. La società ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo quando ricorrano presupposti idonei alla ricostruzione induttiva dei ricavi; nel caso concreto la Corte non ha messo in discussione l'applicabilità della norma, ma ha ritenuto inammissibile la censura perché non specificamente diretta contro la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, sia oggettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la mera insufficienza o la richiesta di rivalutazione delle prove.
il motivo di ricorso deve essere specifico e riferibile alla decisione impugnata; la mancata puntuale critica della sentenza integra un non motivo, sanzionato con l'inammissibilità.
l'eccezione di inammissibilità per doppia conforme è stata disattesa perché non ricorrevano, secondo la Corte, le medesime ragioni di fatto e di diritto poste a base delle due decisioni di merito.
richiamato solo come base procedurale della memoria illustrativa depositata dalla ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile dal testo della decisione; non basta un dissenso della parte sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza dell'argomentazione.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la diversa lettura del quadro probatorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura generica o rivolta soltanto agli argomenti dell'Ufficio integra inammissibilità per difetto di specificità.
- In materia di accertamento analitico-induttivo, la presenza di elementi istruttori plurimi e coerenti, valutati dal giudice di merito con motivazione comprensibile, impedisce in cassazione di rimettere in discussione la ricostruzione dei ricavi sotto il profilo fattuale.
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