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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14925/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda tre imputati, condannati in primo grado e poi destinatari di una sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale, ha rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. I ricorsi per cassazione sono stati proposti con motivi diversi: per due imputati è stato dedotto vizio di motivazione; per il terzo è stata lamentata l'omessa motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però ritenuto che tali doglianze non rientrassero tra quelle ammissibili nel giudizio conseguente al concordato in appello, nel quale sono deducibili solo questioni relative alla formazione della volontà di adesione al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, oltre al caso di illegalità della pena. Nel caso concreto, nessuna di tali ipotesi risultava dedotta o ravvisabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze formulate fossero estranee ai limiti del ricorso proponibile avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., perché attinenti a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili i motivi rinunciati o questioni sulla pena se non si traducono in illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, se non nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello sono ammissibili in cassazione solo le doglianze che investono la genuinità del consenso dell'imputato, il consenso del pubblico ministero e la conformità della decisione all'accordo raggiunto.
  • Non possono essere devoluti alla Corte di cassazione, contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., motivi già rinunciati in sede di concordato né censure sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti espressamente consentiti.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena sono irrilevanti in cassazione se non evidenziano un'illegalità della sanzione, cioè una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando vi sia colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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