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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31908/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Frosinone che, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del 15.10.2021. I fatti: il 13.10.2021 l'ex moglie del Marchesi aveva rinvenuto in una pertinenza della propria abitazione una carabina ad aria compressa e munizioni; i Carabinieri avevano repertato 9 cartucce calibro 30, 6 cartucce cal. 9,3x74 R e la carabina; il Marchesi risultava già destinatario di ritiro cautelativo di armi e divieto di detenzione. Il PM iscrisse il Marchesi nel registro degli indagati e convalidò il sequestro per consentire accertamenti (confronto cartucce, provenienza, qualificazione della carabina). Motivi di impugnazione: 1) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il Marchesi privo di legittimazione a chiedere il riesame; 2) carenza o difetto di motivazione rispetto alle finalità investigative del sequestro; 3) motivazione meramente apparente; 4) mancato avviso al Marchesi, assente all'atto del sequestro, del diritto all'assistenza del difensore di fiducia (violazione art.114 disp. att. c.p.p. e art.324 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, benché l'ordinanza del Tribunale avesse accennato a una possibile carenza di legittimazione dell'indagato, la decisione era fondata su valutazioni autonome circa il fumus commissi delicti e sulla necessità degli accertamenti richiesti dal PM (confronto cartucce, accertamento della provenienza e qualificazione dell'arma). I motivi riguardanti la motivazione incardinavano valutazioni di merito non rilevanti in sede di cassazione per violazione di legge; il vizio relativo all'avviso del diritto di difesa era infondato perché l'art.114 disp. att. c.p.p. si applica agli atti compiuti in presenza della persona e qui il Marchesi non era presente; in ogni caso la nullità avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame dei provvedimenti di sequestro: il Tribunale valuta la sussistenza del fumus commissi delicti e la necessità degli accertamenti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente verificato l'idoneità degli elementi a giustificare l'acquisizione dei beni per indagini ulteriori.

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di impugnare il sequestro: disciplina il sequestro probatorio; la Corte osserva che la possibilità di riesame è prevista ma la verifica di legittimazione e le finalità sono questioni valutabili dal giudice del riesame.

  • art. 355, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamo normativo relativo ai rimedi avverso i provvedimenti cautelari; utilizzato dal ricorrente per argomentare l'accesso al riesame; la Corte conferma la centralità del controllo del fumus da parte del giudice del riesame.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento per la restituzione delle cose sequestrate: la Corte distingue chiaramente il rimedio per la restituzione (art. 263) dal riesame ex art. 324 volto alla verifica del sequestro probatorio.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio dell'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali: la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata non fosse mancante o meramente apparente.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore per gli atti della polizia giudiziaria se la persona è presente. La Corte ha ritenuto che non operi quando l'indagato non è presente al momento dell'atto, come nel caso di specie.

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Norma che indica gli atti della polizia giudiziaria per i quali si impone l'avvertimento della facoltà di farsi assistere dal difensore; richiamata per spiegare l'ambito applicativo dell'art.114 disp. att.

  • art. 352 cod. proc. pen.

    Norma sulle perquisizioni: richiamata a fini di parziale inquadramento della normativa sugli atti della P.G.; la Corte osserva che nel caso non vi è stata perquisizione ma rinvenimento a seguito di segnalazione privata.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Norma sugli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, richiamata in relazione all'ambito di applicazione degli obblighi di avviso della facoltà di difesa.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro le ordinanze prese ex art.324 può essere proposto esclusivamente per violazione di legge; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibili censure che sono in realtà valutazioni di merito.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento della censura in cassazione per "violazione di legge" (ricorso per cassazione deve motivarsi su vizio di diritto); la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente non adeguatamente inquadrate come violazioni di legge.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Riferita dalla Corte in relazione al perimetro delle violazioni di legge che possono essere dedotte; riguarda inosservanza o erronea applicazione della legge penale, parte del novero di censure ammesse in cassazione.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che le questioni attinenti alla motivazione fossero state adeguatamente affrontate dal Tribunale e non rientrassero nelle violazioni di legge perseguibili in cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame ex art. 324 c.p.p. valuta il "fumus commissi delicti" in termini di idoneità astratta degli elementi a giustificare accertamenti ulteriori: anche se l'indagato nega la detenzione della cosa, il sequestro può essere confermato se sussistono elementi che rendono utili indagini ulteriori sul bene.
  • Il rimedio per la restituzione delle cose (art. 263 c.p.p.) è distinto dal riesame del sequestro probatorio; chi contesta la titolarità deve valutare quale strumento sia più appropriato al suo interesse concreto.
  • In sede di Cassazione contro ordinanze assunte ex art. 324 c.p.p. il sindacato è limitato a violazioni di legge: non è consentito trasformare questioni di merito o di apprezzamento degli elementi probatori in motivi di diritto.
  • L'obbligo di avvertire del diritto al difensore (art.114 disp. att.) riguarda gli atti della polizia giudiziaria compiuti in presenza dell'interessato; se l'indagato è assente l'eccezione relativa va sollevata tempestivamente nel primo atto utile o può essere inefficace.
  • Chi propone impugnazioni in materia di sequestro probatorio deve porre l'accento su eventuali vizi di legge formali o procedurali (es. mancanza di motivazione su finalità investigative quando indispensabile) perché la Corte di legittimità non rivede il merito degli accertamenti.
  • È fondamentale che il pubblico ministero espliciti le finalità investigative che giustificano il sequestro (es. confronti balistici, accertamenti di provenienza) poiché tali finalità giustificano la sottrazione temporanea del bene per accertamenti non altrimenti esperibili.

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