Cassazione Penale, Sentenza n. 13975/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli lamentando l'immotivata, illegale e sperequata maggiorazione della pena per un reato satellite (mesi sei di reclusione) applicata a titolo di continuazione sulla pena base già irrevocabile. Denunciava che le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante cd. "ravvedimento attuoso" (art. 416 bis, comma 1, terzo comma, cod. pen.) erano state riconosciute ma senza concreto effetto diminutivo, dato che la pena finale risultava di anni 5 contro la precedente irrevocabile di anni 4 e mesi 8. Sosteneva dunque un difetto di efficacia diminuente nella rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e manifesta infondatezza: il ricorrente non aveva allegato la sentenza irrevocabile sulla quale si fondava il calcolo degli aumenti per continuazione, impedendo alla Corte di verificare la denuncia di inefficacia delle attenuanti. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito (calcolo delle diminuzioni per attenuanti non nella misura massima, aumento per reato satellite, e riduzione per il rito abbreviato) e ha richiamato i parametri dell'art. 133 c.p. per la determinazione della pena. È stata altresì respinta la censura di disparità di trattamento rispetto ai coimputati come non fondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Autorizza il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; richiamata per giustificare la forma del procedimento in Cassazione.
Fornisce i parametri per la determinazione della pena; la Corte territoriale li ha esplicitati e applicati nella motivazione per valutare la congruità delle diminuzioni e degli aumenti.
Codice penale, art. 416-bis (comma 1, terzo comma)
Riferimento normativo alla circostanza attenuante cd. "ravvedimento attuoso" riconosciuta dal giudice di merito con effetti diminutivi non nella misura massima; la Corte ha ritenuto motivata la modulazione dell'attenuante.
Giurisprudenza consolidata (Sez.4, n. 46979/2015; Sez.2, n. 52195/2016; Sez.2, n. 26725/2013)
Principio secondo cui i motivi di cassazione che deducono vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà devono essere autosufficienti: se richiamano atti specifici devono contenere la loro integrale trascrizione o allegazione, altrimenti il motivo è inammissibile per violazione dell'autosufficienza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censura il calcolo della pena per continuazione è essenziale allegare la sentenza irrevocabile (o gli atti decisivi) su cui si fonda il confronto: l'assenza determina spesso l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- I motivi che denunciano illogicità o contraddittorietà della motivazione devono essere autosufficienti e contenere la trascrizione o l'allegazione integrale degli atti richiamati; semplici richiami o censure generiche non sono sufficienti.
- La determinazione della pena è affidata a un margine di discrezionalità del giudice di merito: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare una manifesta illogicità o sproporzione non basata su meri rilievi assertori.
- Se si contesta la mancata efficacia di attenuanti già riconosciute, l'istante deve fornire il computo concreto che dimostri come la nuova determinazione sia effettivamente meno favorevole rispetto alla situazione precedente.
- Le censure di disparità di trattamento rispetto a coimputati richiedono confronti puntuali e motivati; la sola affermazione di disparità senza analisi dettagliata è destinata a essere respinta.
- Quando si impugnano aumenti per reati satellite/continuazione è utile presentare tabelle di computo, la sentenza di base e ogni atto utile per permettere alla Corte di verificare la correttezza aritmetica e la coerenza motivazionale secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
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