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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19904/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose e bancarotta documentale semplice. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge penale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare, ma la censura è stata ritenuta meramente assertiva e priva di compiute allegazioni di legittimità. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge penale e processuale per l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217 R.D. 267/1942 e per la conseguente insussistenza dell'aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, sostenendo che la prescrizione del delitto presupposto avrebbe inciso sul titolo aggravato; la Corte ha però rilevato che, anche a volerla considerare, la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza d'appello e comunque non poteva essere rilevata in presenza di ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 267/1942

    È la disposizione richiamata per la bancarotta impropria da operazioni dolose; la censura sull'elemento soggettivo è stata ritenuta non specificamente articolata e dunque inammissibile in fatto di legittimità.

  • art. 217 R.D. 267/1942

    Norma richiamata per la bancarotta semplice; la dedotta prescrizione è stata reputata non rilevante in cassazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, in ogni caso, il termine non sarebbe maturato prima della decisione di appello.

  • art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942

    Norma richiamata in relazione all'aggravante collegata al delitto di bancarotta semplice; la doglianza è stata considerata manifestamente infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e idonee a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; allegazioni meramente assertive non integrano un valido motivo di legittimità.
  • La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non può comunque essere rilevata in sede di legittimità quando il ricorso sia dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità manifesta del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa.
  • Le doglianze che presuppongono l'incidenza della prescrizione sul titolo di reato o su aggravanti collegate devono essere formulate in modo logicamente coerente e tempestivo; se la prescrizione non è ancora maturata alla decisione impugnata, la censura è infondata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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