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Sentenza

Sentenza del 13/05/2024 n. 13029 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per TARSU 2009 relativa a un albergo a Palermo. La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza del 24 ottobre 2012, aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza del 18 ottobre 2016, n. 3616/12/2016, aveva invece accolto l’appello principale del Comune e rigettato quello incidentale della società, confermando la pretesa tributaria e condannando la contribuente alle spese. In cassazione la società contestava, con il primo motivo, la legittimità delle tariffe e della cartella, sostenendo che l’annullamento da parte del TAR Sicilia della deliberazione comunale sulle tariffe TARSU 2006 rilevasse anche per il 2009. Con il secondo motivo lamentava che il Comune avesse differenziato le tariffe per alberghi e abitazioni senza considerare l’effettiva capacità di produzione dei rifiuti. Durante il giudizio la società aveva presentato, il 3 gennaio 2019, domanda di definizione agevolata dei carichi (rottamazione-ter), con pagamento rateale previsto fino al 30 novembre 2027, e ha poi chiesto l’estinzione del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i due motivi, né ha stabilito se le tariffe TARSU 2009 fossero legittime: ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la richiesta di estinzione manifestava il venir meno dell’interesse della contribuente alla prosecuzione, benché il debito rateizzato non fosse stato integralmente pagato e non fosse stata formalmente presentata rinuncia. Ha inoltre considerato che nessuna parte aveva chiesto la trattazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell’adesione alla definizione agevolata. La Corte ha precisato che, in questa ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. La decisione impugnata della Commissione tributaria regionale non è stata quindi cassata né esaminata nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

    Disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione richiamata dalla contribuente. La Corte ne considera l’adesione quale circostanza rilevante per la compensazione delle spese, ma non dichiara perfezionata la definizione né subordina a essa l’inammissibilità del ricorso.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità del ricorso sopravviene per il venir meno dell’interesse o per cessazione della materia del contendere; la Corte distingue tale ipotesi dall’inammissibilità ordinaria.

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio, il ricorrente manifesta in modo inequivoco di non avere più interesse alla decisione e non viene chiesta la trattazione, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi nel merito.
  • La richiesta di definizione agevolata e il pagamento rateale non comportano automaticamente una decisione sul merito della controversia originaria: occorre distinguere l’effetto della procedura di definizione dalla scelta processuale di non proseguire il ricorso.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione dell’adesione alla definizione agevolata, anche quando il ricorso non viene deciso nel merito.
  • L’inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse o cessazione della materia del contendere non equivale all’inammissibilità ordinaria ai fini del raddoppio del contributo unificato.

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