Sentenza del 13/05/2024 n. 3166 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo Tributario - Società a ristretta base partecipativa - Finanziamento dei soci - Rinuncia - Accertamento per supposta sopravvenienza attiva - Supposta distribuzione del maggior reddito - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva imputato alla contribuente un maggior reddito di capitale pari a euro 44.061,00 per l'anno 2014, ritenendo che la rinuncia dei soci a finanziamenti in favore della societa' costituisse una sopravvenienza attiva e che tale maggior reddito societario fosse stato occultamente distribuito ai soci. L'accertamento personale del socio traeva origine dall'accertamento compiuto sulla societa' 2100 C. srl, che l'Amministrazione riteneva aver indicato in modo non corretto poste nello studio di settore, con conseguente maggior reddito di impresa.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Il Collegio ha ritenuto che: a) la rinuncia dei soci a finanziamenti non costituisce automaticamente una sopravvenienza attiva imponibile ma normalmente si configura come apporto di capitale atipico; b) l'accertamento nei confronti della societa' non determina automaticamente, come antecedente logico-giuridico, l'accertamento nei confronti del socio in presenza di ristretta base societaria, dovendosi invece fornire prova specifica e circostanziata della distribuzione di utili; c) l'avviso societario che aveva originato l'accertamento ai soci era stato gia' annullato in sede d'appello (C.G.T. n.2244/23) e l'Amministrazione non ha fornito elementi di prova sufficienti, precisi e puntuali a fondamento dell'accertamento a carico del socio. In base al co.5-bis dell'art.7 d.lgs. n.546/1992 (introdotto dalla legge n.130/2022) l'onere probatorio dell'amministrazione grava in giudizio e, non essendo soddisfatto, l'atto impositivo e' annullato. L'Agenzia e' stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 7, co. 5-bis d.lgs. n.546/1992
Ribadisce che l'onere probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria in giudizio e che il giudice deve annullare l'atto impositivo se la prova della fondatezza manca, eccessiva, contraddittoria o insufficiente; norma utilizzata per affermare l'insufficienza probatoria dell'accertamento a carico del socio.
art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 29 settembre 1973, n.600
Norma che disciplina l'accertamento analitico-induttivo; la Corte ha ritenuto che l'avviso analitico-induttivo dell'Ufficio fosse carente di idonei indici probatori per inferire la distribuzione di utili ai soci.
art. 85 TUIR
Richiamato in relazione alla qualificazione della posta contestata ai fini della definizione dei ricavi; la Corte ha condiviso l'applicazione dell'art.85 per considerare la posta inserita nello studio di settore come ricavo legittimo.
Cass. ord. n. 31878/2022
Precedente richiamato in tema di onere probatorio e di limiti alle presunzioni legali; contribuisce a sostenere che l'Amministrazione deve fornire prova puntuale e che non si possono inversioni automatiche dell'onere probatorio.
Cass. Civ. sent. 20052/2020
Giurisprudenza citata per sostenere che la rinuncia di un finanziamento da parte dei soci tende a configurarsi quale apporto di capitale atipico e non come sopravvenienza attiva imponibile.
Corte di Giustizia Tributaria Lazio, sez. 16, sent. n. 2244/23
Decisione di merito che ha annullato l'accertamento in capo alla societa' 2100 C. srl per errata compilazione dello studio di settore e che ha indebolito la base dell'accertamento nei confronti dei soci; la Corte d'appello ha ritenuto congruente la motivazione e l'ha seguita.
Massime di principio
- L'accertamento nei confronti della societa' non produce automaticamente e in ogni caso un accertamento valido nei confronti dei soci: per ritenere distribuiti utili extracontabili occorre prova specifica e circostanziata della distribuzione.
- La rinuncia da parte dei soci a crediti/finanziamenti verso la societa' tende ad essere qualificata come apporto di capitale atipico e come movimento patrimoniale (da debito ad aumento di capitale), non come sopravvenienza attiva imponibile, salvo elementi concreti che dimostrino la reale finalita' di distribuzione.
- L'Amministrazione finanziaria deve soddisfare l'onere probatorio in giudizio con elementi precisi, specifici e non contraddittori; le presunzioni o ricostruzioni induttive non suffragate da idonea istruttoria possono essere annullate in giudizio (art.7 co.5-bis d.lgs.546/1992).
- L'utilizzo di strumenti induttivi o degli studi di settore e' ammesso, ma la loro applicazione non puo' sostituire la prova concreta dell'esistenza di maggiori ricavi o della loro distribuzione; errori nella classificazione delle poste nello studio di settore possono rendere infondato l'accertamento.
- Nei casi di societa' a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione tra i soci opera solo se sussistono elementi che dimostrino l'esistenza e la reale disponibilita' degli utili accertati; i soci possono fornire la prova contraria dimostrando accantonamenti, reinvestimenti o altre destinazioni patrimoniali.
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