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Sentenza

Sentenza del 13/05/2024 n. 3186 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. VI - Sentenza 3186/2024, depositata il 13/05/2024 - Pres. Panzani, Rel. Ciaramella. Varia - CAF - Visto infedele - Sanzioni - Competenza - Direzione Regionale in ragione del domicilio fiscale del responsabile dell'assistenza fiscale del CAF.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 in relazione a un presunto "visto infedele" apposto su dichiarazioni fiscali. Il ricorrente ha contestato la competenza dell'ufficio emittente (Direzione Provinciale) sostenendo che, ai sensi dell'art. 39, comma II, l'unico ufficio competente ad emettere tali atti è la Direzione Regionale individuata in base al domicilio fiscale del soggetto che ha apposto il presunto visto infedele (ossia il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF). Inoltre è stato dedotto che gli uffici locali possono solo segnalare, non emanare l'atto.

La decisione

L'appello è stato accolto. La Corte ha ritenuto che, secondo l'art. 39 comma II d.lgs. 241/1997, la Direzione Regionale individuata in base al domicilio fiscale del soggetto che ha posto il presunto visto infedele è l'unico ufficio competente ad emettere la cartella di pagamento; le Direzioni provinciali/uffici locali sono incompetenti e possono solo segnalare i casi alla Direzione Regionale. Poiché la cartella era stata emessa dalla Direzione Provinciale individuata in base alla residenza del contribuente originario (e non in base al domicilio del responsabile del CAF), l'atto è viziato per incompetenza; l'appello è stato pertanto accolto e le spese sono state poste a carico degli uffici appellati (liquidate in € 1.500,00 per il primo grado e € 2.500,00 per l'appello).

Norme richiamate

  • art. 39 d. lgs. 241/1997

    L'art. 39, comma II, attribuisce la competenza all'emissione degli atti relativi ai "visti infedeli" alla Direzione Regionale individuata in base al domicilio fiscale della persona che ha apposto il presunto visto infedele; le Direzioni Regionali operano anche sulla base delle segnalazioni degli uffici locali, i quali pertanto non sono competenti a emanare direttamente la cartella di pagamento.

Massime di principio

  • La competenza per irrogare sanzioni/emettere cartelle per presunti "visti infedeli" va determinata in base al domicilio fiscale della persona che ha apposto il visto (es. il responsabile CAF), non in base alla residenza del contribuente assistito.
  • Le Direzioni provinciali/uffici locali possono segnalare i casi ma non hanno titolo autonomo per emettere la cartella; l'atto emesso dal locale è viziato per incompetenza se la competenza spetta alla Direzione Regionale.
  • In presenza di un atto emesso da ufficio incompetente per materia o territorio, il contribuente/privato interessato (anche se è il responsabile del CAF) ha buone probabilità di successo nel ricorso per incompetenza dell'organo emittente.
  • È importante verificare sempre a chi è imputabile il "visto" (chi lo ha materialmente firmato/chi è formalmente responsabile), perché questo elemento individua l'ufficio competente ai sensi dell'art. 39.
  • Quando si impugna per incompetenza, è possibile ottenere anche la condanna alle spese dell'amministrazione se il ricorso viene accolto; gli uffici locali dovrebbero trasmettere le segnalazioni alla Direzione Regionale competente anziché procedere direttamente.

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