Sentenza del 14/05/2024 n. 144 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2019 relativa a freccia monofacciale posta sulla pubblica viabilità recante l'indicazione identificativa di P spa. P spa sosteneva che si trattava di indicazioni stradali esenti ai sensi dell'art. 39 del codice della strada e che, in quanto fornitore di servizio di pubblica utilità, non era assoggettabile all'imposta (richiamando artt. 5 e 17 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 507/1993). La concessionaria resisteva sostenendo la natura pubblicitaria dei cartelli e la rilevanza commerciale dell'attività svolta da P spa.
La decisione
L'appello della concessionaria è stato accolto. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato integralmente le sentenze della CTP che avevano favorevolmente deciso per P spa, ritenendo che i cartelli direzionali che contengono indicazioni identificative del soggetto impresa svolgono anche funzione di insegna/publicità e sono quindi assoggettati all'imposta comunale sulla pubblicità. I ricorsi di P spa sono rigettati e le spese dei due gradi sono compensate. Decisione del 8 maggio 2024.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
art. 5, art. 6, art. 17 comma 1
art.5/6: individuano e includono nell'imposta i mezzi di comunicazione diretti al pubblico che possono far conoscere il nome e l'attività di un'impresa; art.17 comma 1: prevede l'esenzione limitata per le insegne che contraddistinguono la sede, con limiti di superficie (es. 5 m2), e non opera automaticamente per segnali direzionali su viabilità pubblica
elenca segnali di indicazione (turistici, di territorio, avvio a stabilimenti ecc.); tali segnali, se recano riferimento nominativo all'impresa, possono assumere natura di insegna e quindi assoggettarsi a imposta sulla pubblicità
Giurisprudenza della Cassazione (citate)
Cass. ord. n. 8616/2014; Cass. sent. n. 15654/2004
la Suprema Corte ha ritenuto che i segnali di indicazione con riferimento nominativo a una ditta svolgono funzione di insegna e sono tassabili ai sensi del D.Lgs. 507/1993; rileva l'idoneità del mezzo a raggiungere una massa indeterminata di potenziali utenti
Massime di principio
- I cartelli direzionali posti sulla pubblica viabilità che riportano il nome o elementi identificativi di un'impresa possono essere qualificati come insegne/pubblicità e quindi assoggettati all'imposta comunale sulla pubblicità.
- L'esenzione prevista dall'art.17 del D.Lgs. 507/1993 è circoscritta alle insegne che contraddistinguono la sede dell'attività entro limiti dimensionali; non si estende automaticamente a segnali direzionali esterni contenenti riferimenti nominativi.
- La qualificazione dipende dal contenuto concreto del cartello: se l'indicazione è meramente direzionale e priva di riferimenti identificativi dell'impresa (o non idonea a promuoverne l'attività), può essere non imponibile; viceversa, riferimenti nominativi o elementi identificativi favoriscono la tassazione.
- La natura pubblica del servizio svolto dall'ente o società non esclude automaticamente l'assoggettamento all'imposta se l'attività è esercitata in regime concorrenziale o i cartelli hanno funzione promozionale/commerciale.
- Occorre una valutazione caso per caso che consideri contenuto, collocazione, destinatari e idoneità del mezzo a raggiungere una massa indeterminata di utenti; le autorità comunali o concessionarie possono legittimamente accertare l'imponibilità quando sussistono tali elementi.
- Le decisioni giurisprudenziali richiamate rafforzano l'orientamento secondo cui la funzione pubblicitaria prevale quando il cartello contiene riferimenti nominativi riconducibili all'impresa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13174 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13187 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13208 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13216 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13287 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13294 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →