Sentenza del 13/05/2024 n. 13043 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Kimbo impugnava l’avviso di accertamento relativo al reddito d’impresa 2008, che recuperava maggiori importi a titolo di IRES, IRAP e IVA. L’accertamento contestava la deduzione dei costi di manutenzione di macchine da caffè concesse in comodato ai clienti, ritenuti non inerenti anche perché i contratti ponevano tali costi a carico dei comodatari; contestava inoltre lo storno di 15.000 euro da un debito per fatture del 2008, riferibile a prestazioni di un’annualità successiva. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Napoli e dell’appello da parte della CTR della Campania, Kimbo ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione delle regole sull’inerenza e sulla detrazione IVA; rilevanza della modifica verbale o per fatti concludenti dei comodati; doppia imposizione; omessa pronuncia sulla debenza delle imposte relative ai 15.000 euro; omessa pronuncia sulla dedotta violazione del contraddittorio preventivo; applicazione delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli sopravvenute.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile perché tardivo il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, notificato il 15-16 gennaio 2018 a fronte della notifica del ricorso il 15 gennaio 2016, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. Ha accolto il primo motivo: la CTR non poteva negare l’inerenza soltanto perché i contratti di comodato attribuivano ai comodatari i costi di manutenzione. Doveva verificare se Kimbo avesse effettivamente sostenuto le spese e se queste, anche nonostante le previsioni contrattuali, fossero funzionali al programma economico dell’impresa e alla produzione del reddito della comodante. Gli altri cinque motivi sono rimasti assorbiti, senza una decisione nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi definito in via definitiva la deducibilità dei costi né l’esito complessivo dell’accertamento.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986
L'art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che sono deducibili i costi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito.
La deducibilità richiede una relazione tra il costo e l’attività o i beni da cui derivano ricavi imponibili. La valutazione dell’inerenza va compiuta in concreto e non può essere esclusa automaticamente sulla sola base della ripartizione contrattuale delle spese.
Art. 370 c.p.c.
Il controricorso dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine processuale previsto da questa disposizione.
Massime di principio
- L’inerenza di un costo d’impresa si valuta in base alla sua relazione concreta con l’attività e con il programma economico del contribuente, non soltanto in base alla qualificazione formale o alla ripartizione delle spese contenuta in un contratto.
- Quando l’impresa sostiene costi relativi a beni concessi in comodato, occorre accertare sia chi abbia effettivamente sopportato l’esborso sia se il costo abbia servito l’attività e la produzione di reddito dell’impresa comodante. Il fatto che il contratto attribuisca la spesa al comodatario non risolve da solo la questione.
- La pronuncia di cassazione con rinvio per un nuovo accertamento non stabilisce definitivamente che il costo sia deducibile: indica i criteri che il giudice di rinvio deve applicare ai fatti concreti.
- La tardività del controricorso comporta la sua inammissibilità, ma non impedisce l’esame del ricorso del contribuente.
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