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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30187/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la nullità della sentenza della Corte d'appello di Ancona per omessa notifica al difensore di fiducia nominato dall'imputato (avv. Roberta Bizzarri) dell'udienza camerale del 6 dicembre 2022. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'avv. Bizzarri fosse cancellata dall'Ordine degli Avvocati di Ancona e aveva nominato un difensore d'ufficio (avv. Marta Mereu), notificando a quest'ultimo; in realtà l'avv. Bizzarri era regolarmente iscritta all'albo del Foro di Macerata, non era mai stata revocata e doveva quindi ricevere la notifica. Si deduceva che l'omessa notificazione al difensore di fiducia avesse determinato nullità insanabile di tutti gli atti successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, constatando che la Corte territoriale aveva erroneamente sostituito il difensore di fiducia senza verificare la reale posizione dell'avv. Bizzarri e che il decreto di citazione per il giudizio d'appello avrebbe dovuto essere notificato a quest'ultima. La Cassazione ha affermato che l'omessa notificazione al difensore di fiducia determina una nullità d'ordine generale insanabile e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale applicata nel giudizio di merito per la condanna (reato relativo agli stupefacenti). La Suprema Corte non ha riesaminato la responsabilità sostantiva, ma ha disposto l'annullamento per vizio procedurale relativo alla notifica al difensore.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014; Sez. 3, n. 6240 del 14/01/2009)

    Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014 (Di Mattia); Sez. 3, n. 6240 del 14/01/2009 (Plaka)

    Consolidato orientamento secondo cui l'omessa notificazione del decreto di citazione per la comparizione in appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità insanabile degli atti successivi; la notifica al difensore d'ufficio non sana il vizio.

Massime di principio

  • Se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia e non lo ha revocato, le notifiche per il giudizio d'appello devono essere indirizzate a quel difensore; l'omessa notifica costituisce vizio grave.
  • La Corte non può sostituire d'ufficio il difensore di fiducia basandosi su informazioni inesatte sulla cancellazione dall'albo: è tenuta a verificare la reale posizione dell'avvocato designato.
  • La notifica al difensore nominato d'ufficio non sanerà l'omessa notificazione al difensore di fiducia; la nullità è considerata insanabile e comporta l'annullamento della decisione impugnata.
  • In presenza di tale nullità, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e disporre un nuovo giudizio presso la Corte d'appello competente.
  • Per evitare il rischio di nullità, è buona prassi per le parti e per il giudice verificare tempestivamente l'iscrizione e la legittimazione del difensore di fiducia e curare la corretta notifica degli atti processuali.

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