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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1956/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I quattro imputati hanno impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile il loro atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Salerno del 17/01/2022. Hanno dedotto violazione di legge (artt. 172 e 185 c.p.p.) e vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente calcolato i termini: il termine di novanta giorni fissato con il dispositivo scadeva il 17/04/2022 (domenica di Pasqua), per cui la proroga di diritto al primo giorno non festivo spostava l'inizio del successivo termine di quarantacinque giorni al 19/04/2022, facendo risultare il deposito dell'appello il 03/06/2022 tempestivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza di violazione di legge. Ha affermato il principio secondo cui, quando un termine decorre dalla scadenza di un precedente termine e quest'ultimo cade in giorno festivo, la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo sposta anche la decorrenza del termine successivo. Applicando tale principio, ha ritenuto che il termine di 45 giorni fosse effettivamente iniziato il 19/04/2022 e scaduto il 03/06/2022, data in cui l'appello era stato depositato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla notificazione e alle conseguenze dei termini procedurali; la Corte ha accolto la doglianza di calcolo dei termini riconoscendo che la corretta computazione richiede di considerare la proroga per festività

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti in relazione ai termini e alle comunicazioni per le parti; la Corte ha valutato la questione come questione di calcolo dei termini processuali collegata alle previsioni sulla proroga

  • art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede il termine di quarantacinque giorni per impugnare quando questo decorre dalla scadenza di un termine fissato con il dispositivo; la Cassazione ha ricordato che, se il termine di riferimento cade in giorno festivo, la proroga di diritto sposta anche la decorrenza del termine di 45 giorni

  • art. 544, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che permette al giudice di fissare un termine di novanta giorni con il dispositivo; la Corte ha interpretato che il novantesimo giorno fissato col dispositivo, cadendo in giorno festivo, va prorogato al primo giorno non festivo e ciò incide sul decorso del termine successivo

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 155 del 29/09/2011 (Rossi)

    Richiamato come ius receptum: il principio stabilisce che la proroga di diritto del termine precedente, quando cade in giorno festivo, determina lo spostamento anche della decorrenza del termine successivo coincidente

Massime di principio

  • Quando un termine processuale inizia a decorrere dalla scadenza di un precedente termine fissato con il dispositivo, se il termine di riferimento scade in giorno festivo la proroga di diritto al primo giorno non festivo sposta anche l'inizio del termine successivo.
  • Nel calcolo dei termini di impugnazione bisogna verificare non solo la scadenza nominale ma anche se i giorni terminali siano festivi; la proroga automatica opera anche a catena sui termini che decorrono dalla scadenza di quello festivo.
  • Un atto depositato il giorno di scadenza risultante dopo la corretta applicazione delle regole di proroga deve essere considerato tempestivo e non soggetto a dichiarazione di inammissibilità per tardività.
  • Difensori e uffici devono controllare la sovrapposizione di termini collegati (es. 90 giorni fissati dal dispositivo e successivi 45 giorni) e applicare le regole sulle festività per evitare errori di computo che possono far dichiarare inesatta un'impugnazione.
  • La Corte di Cassazione tende ad applicare i principi consolidati di giurisprudenza (sez. unite) che salvaguardano la proroga automatica e la sua efficacia anche sui termini successivi, privilegiando la certezza dei termini processuali correttamente computati.

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