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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36318/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione di crediti presso terzi promossa da una società creditrice nei confronti di una debitrice. La debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e il Tribunale di Ragusa l'ha accolta. In appello, la Corte d'appello di Catania ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, poiché non era stato evocato il terzo pignorato, qualificato come litisconsorte necessario, e ha quindi dichiarato nulla la sentenza di primo grado rimettendo le parti al Tribunale. La ricorrente ha censurato: 1) la pretesa violazione del giudicato interno e dell'art. 329, comma 2, c.p.c.; 2) la violazione degli artt. 102 e 615 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo l'insussistenza della nullità; 3) la condanna alle spese del grado di appello, deducendo che, una volta dichiarata d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, non poteva applicarsi in modo apodittico il principio di soccombenza, dovendosi invece individuare la parte che aveva dato causa alla nullità processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso per manifesta infondatezza, confermando che nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario e che il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio non è precluso, salvo espresso giudicato interno, nel caso non ricorrente. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva condannato la debitrice alle spese del solo grado di appello con motivazione apparente e contraddittoria: la decisione si limitava a richiamare genericamente la soccombenza, ma la debitrice era risultata vittoriosa in primo grado ed era appellata, mentre il giudizio era stato instaurato dalla creditrice procedente. In caso di nullità processuale rilevata d'ufficio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, la regolazione delle spese deve essere fondata sulla individuazione della parte che ha causato la nullità, e tale motivazione mancava. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione, nel cui ambito si è svolta la controversia

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato per identificare l'espropriazione presso terzi, nella quale il terzo pignorato è litisconsorte necessario

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in relazione al difetto di integrità del contraddittorio e alla necessaria partecipazione del terzo pignorato

  • art. 324 c.p.c.

    invocato nel primo motivo per sostenere la preclusione da giudicato interno, ma ritenuto non ostativo nel caso concreto

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    invocato nel primo motivo per sostenere la preclusione all'esame del difetto di integrità del contraddittorio, ma la Corte ha escluso la preclusione in assenza di espresso giudicato interno

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso a sostegno delle censure di nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    rubrica processuale dei motivi di nullità della sentenza denunciati in cassazione

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi per manifesta infondatezza alla luce di orientamento nomofilattico consolidato

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla nullità processuale e alla rimessione al primo giudice

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare la condanna alle spese

  • art. 132 c.p.c.

    non espressamente richiamato nella rubrica del motivo, ma la Corte ha qualificato la statuizione sulle spese come affetta da motivazione meramente apparente

  • art. 380 bis c.p.c.

    procedura di definizione anticipata richiamata nella fase camerale

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    procedura camerale adottata a seguito di istanza di decisione

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato per indicare la sospensione dell'esecuzione nel corso del primo grado

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione relativo a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, con conseguente rilevabilità d'ufficio del difetto di integrità del contraddittorio anche nei gradi successivi, salvo espresso giudicato interno contrario.
  • La nullità del giudizio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario incide sull'intero processo e, ai fini delle spese, non consente un automatico ricorso al criterio della soccombenza: occorre individuare e motivare quale parte abbia causato la nullità processuale.
  • La condanna alle spese in presenza di declaratoria d'ufficio di nullità del processo deve essere sorretta da motivazione specifica e non meramente apparente, soprattutto quando la parte condannata non sia quella che ha instaurato il giudizio omettendo di evocare il litisconsorte necessario.
  • La deduzione del difetto di integrità del contraddittorio non è preclusa da un generico richiamo al giudicato interno, se non risulta un espresso giudicato sul punto.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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