Ordinanza n. 9/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza del -OMISSIS- n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; della nota congiunta del Nucleo operativo ecologico di Perugia del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e di Agenzia regionale per la protezione ambientale - A.R.P.A. Umbria, sottoscritta dal Dirigente A.R.P.A. il -OMISSIS- e richiamata nella menzionata ordinanza comunale come documento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-; della nota congiunta del Nucleo operativo ecologico di Perugia del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e di Agenzia regionale per la protezione ambientale A.R.P.A. Umbria, sottoscritta dal Dirigente A.R.P.A. il -OMISSIS- e richiamata nella menzionata ordinanza comunale come documento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-; per quanto possa occorrere, dell’ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha disposto la remissione in pristino di opere ritenute realizzate in totale difformità dal permesso di costruire per il recupero ambientale di un sito estrattivo dismesso, nonché le note congiunte del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e di ARPA Umbria richiamate nell'ordinanza
Esito
Favorevole al resistente (comune e amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di remissione in pristino e le note istruttorie congiunte del Nucleo operativo ecologico di Perugia e di ARPA Umbria richiamate nell'atto comunale. Nella fase cautelare ha dedotto un pregiudizio economico derivante dal fermo aziendale conseguente all'ordinanza, protrattosi dal periodo indicato negli atti. Le amministrazioni resistenti hanno sollevato eccezioni concernenti l'ammissibilità del ricorso. Dal testo non risultano ulteriori motivi di legittimità articolati in modo specifico.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito. Ha rilevato, anzitutto, seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso alla luce delle eccezioni delle parti resistenti. Ha inoltre escluso, allo stato della sommaria delibazione cautelare, la sussistenza del periculum in mora: il pregiudizio prospettato era esclusivamente economico e non appariva prima facie direttamente collegato all'ordinanza impugnata. In particolare, l'ordinanza riguarda la remissione in pristino di opere contestate come totalmente difformi dal permesso di costruire, mentre per i lavori relativi a quel permesso la ricorrente aveva già trasmesso al Comune la comunicazione di fine lavori il 22 giugno 2023. Il giudizio di merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 26 maggio 2026, anche per la trattazione congiunta con altri ricorsi aventi a oggetto la medesima ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La tutela cautelare è stata esaminata verificando i relativi presupposti, ma il TAR li ha ritenuti insussistenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sussistenza di seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso può concorrere al rigetto della domanda cautelare, ferma la riserva di ogni ulteriore valutazione sulle questioni di rito nella fase di merito.
- Il periculum in mora non è ravvisabile quando il pregiudizio allegato è meramente economico e non risulta, allo stato della sommaria delibazione, direttamente collegato al provvedimento impugnato.
- La prova della comunicazione di fine lavori relativa al titolo edilizio richiamato non dimostra, di per sé, il collegamento causale tra il danno economico lamentato e una successiva ordinanza di remissione in pristino riferita a opere contestate come totalmente difformi dal titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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