Cassazione Civile, Sentenza n. 12884/2021 del 13/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
il ricorrente contestava che l'amministrazione avesse illegittimamente oscurato parti di documenti o negato la comunicazione invocando genericamente esigenze di riservatezza, segreto commerciale o sicurezza, sostenendo invece il diritto alla trasparenza e all'accesso ai documenti amministrativi. L'amministrazione aveva motivato l'oscuramento richiamando la tutela dei dati personali, interessi pubblici e/o segreti aziendali
La decisione
il giudice ha accolto il ricorso in via principale in parte. Ha ritenuto che l'oscuramento non potesse essere generico ma dovesse essere specificamente motivato e proporzionato: ha annullato il diniego/oscuramento irrazionale e ha ordinato la comunicazione integrale dei documenti, consentendo oscuramenti soltanto delle parti effettivamente rilevanti per la tutela di interessi prevalenti, indicati e motivati dall'amministrazione. In pratica è stata disposta la riesibizione con oscuramento limitato e puntuale, oppure la rinnovazione del provvedimento con motivazione adeguata
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (accesso agli atti)
riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi e principio di trasparenza; i limiti all'accesso devono essere concretamente motivati e non generici
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
tutela dei dati personali: l'oscuramento può essere giustificato quando è necessario per proteggere dati personali senza fondamento legittimo alla loro diffusione; tuttavia l'interesse alla trasparenza può imporre misure meno intrusive come la pseudonimizzazione o l'oscuramento selettivo
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
obblighi di pubblicità e accessibilità dei documenti digitali della PA, con possibilità di limitare la diffusione solo se sussistono motivi specifici
Normativa sui segreti d'impresa e interessi pubblici rilevanti
i segreti commerciali o la tutela di interessi pubblici possono giustificare l'oscuramento ma richiedono una prova concreta dell'effettivo pregiudizio e una motivazione specifica
Massime di principio
- L'oscuramento deve essere motivato in modo specifico: non sono ammesse giustificazioni generiche o sbrigative
- Il bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della privacy/segretò richiede misure proporzionate e meno invasive (es. oscuramento selettivo, pseudonimizzazione) prima di negare l'accesso
- Il giudice tende ad ordinare la comunicazione con oscuramenti limitati piuttosto che confermare un diniego totale, quando l'interesse alla trasparenza prevale su interessi di riservatezza non pienamente dimostrati
- L'amministrazione deve indicare la norma specifica che giustifica il divieto o l'oscuramento e descrivere il pregiudizio concreto che verrebbe arrecato
- In caso di dati personali, verificare la base giuridica del trattamento e applicare i principi di minimizzazione e necessità; in assenza di valutazione adeguata, l'oscuramento può essere dichiarato illegittimo
- È utile impugnare il provvedimento amministrativo con ricorso al giudice amministrativo o con le procedure previste per l'accesso civico, allegando richieste di limitazione puntuale dell'oscuramento
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