Cassazione Penale, Ordinanza n. 36243/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/12/2024. Dal testo emerge che il ricorrente censurava la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo in sostanza una pena più mite. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione della sentenza di appello era puntuale e adeguata in punto di dosimetria della pena e di esclusione delle attenuanti generiche; i motivi di ricorso sono stati ritenuti aspecifici perché non contenevano una concreta indicazione del preteso vizio di illogicità, ma si limitavano a una richiesta generica di riduzione della pena.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro la sola motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con gli argomenti del giudice di merito: una mera richiesta di pena più mite è aspecifica e non basta a fondare il vizio denunciato.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione puntuale sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il controllo di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, ma richiede l'indicazione concreta di un effettivo deficit logico o giuridico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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