Cassazione Penale, Ordinanza n. 26217/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Verona del 9 gennaio 2024, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato per i reati a lui ascritti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché formulato in modo del tutto generico, privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a sorreggere le censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva rideterminato la pena, è quindi rimasta ferma. L'inammissibilità è stata fondata sulla mancanza di specificità dei motivi di ricorso, in violazione dell'art. 581 c.p.p., richiamato come norma che impone l'enunciazione specifica delle censure.
Norme richiamate
È richiamato solo come parametro rispetto alla censura difensiva di carenza di motivazione; la Corte non entra nel merito del suo contenuto perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
La norma sull'impugnazione richiede che i motivi siano enunciati con indicazione specifica delle censure; il ricorso è inammissibile quando è privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento delle richieste.
Viene menzionato come intervenuto successivamente, ma confermativo di un'esigenza di specificità già presente nell'impianto dell'art. 581 c.p.p.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p.
È richiamata quale intervento legislativo che aveva già rafforzato l'esigenza di specificità dell'atto di impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente dedurre in modo generico violazione di legge, vizio motivazionale o errata qualificazione giuridica senza indicare in concreto le ragioni giuridiche e gli elementi fattuali a sostegno.
- L'inammissibilità del ricorso consegue quando le censure non consentono al giudice di legittimità di verificare la fondatezza delle doglianze, perché mancano di autosufficienza sostanziale e di specificità.
- La mera evocazione di disposizioni processuali o di temi di merito, come l'art. 129 c.p.p. o la misura della pena, non supera il vaglio di ammissibilità se non è accompagnata da una puntuale argomentazione riferita alla decisione impugnata.
- L'art. 581 c.p.p. impone un onere di precisa articolazione delle doglianze, onere che la giurisprudenza considera già radicato prima delle modifiche legislative più recenti e poi ulteriormente rafforzato da esse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26173/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26174/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26189/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26194/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26197/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26198/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →