Cassazione Penale, Ordinanza n. 05761/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 22 marzo 2024. Dal testo emerge che il motivo riguardava il trattamento sanzionatorio: il giudice di merito aveva negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, richiamando il divieto di cui all’art. 69, comma 4, c.p. e l’assenza di ulteriori elementi, diversi da quelli già valorizzati per riconoscere le attenuanti, idonei a fondare un giudizio di prevalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e quindi inammissibile, perché diretto a sollecitare una diversa valutazione discrezionale del giudice di merito.
Norme richiamate
È richiamato come limite al giudizio di comparazione tra circostanze, nel senso che il giudice di merito ha applicato il divieto di prevalenza previsto dalla norma, rilevando l’assenza di ulteriori elementi rispetto a quelli già considerati per le attenuanti generiche.
Cassa delle ammende
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella comparazione tra circostanze, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- Nel giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito, salvo che sia dedotto un effettivo vizio di motivazione o di diritto.
- Quando il giudice di merito fonda il diniego di prevalenza sulla mancanza di elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati per il riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricorso che non si confronti puntualmente con tale ratio è destinato all’inammissibilità.
Come è indicizzato
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