Ordinanza n. 290/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 04572/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 04572/2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (privata ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha presentato domanda cautelare incidentale per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello né le specifiche censure rivolte agli atti amministrativi originariamente contestati. Il Consiglio di Stato rileva la pendenza di diversi appelli relativi a contenziosi analoghi, nei quali le istanze cautelari erano state accolte, e considera sussistenti le esigenze cautelari rappresentate.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie la domanda cautelare e sospende l'esecutività della sentenza impugnata, esclusivamente ai fini della decisione sul merito. La sospensione è giustificata dalla sussistenza delle esigenze cautelari rappresentate e dalla necessità di attendere la decisione in una fase nella quale pendono appelli analoghi, già assistiti da provvedimenti cautelari favorevoli. Dispone inoltre che l'appello sia sottoposto al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica, insieme agli altri appelli relativi a contenziosi analoghi. Le spese della fase cautelare sono compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello e della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, quando risultino sussistenti esigenze cautelari rappresentate dalla parte appellante, il Consiglio di Stato può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado fino alla decisione nel merito.
- La pendenza di più appelli riguardanti contenziosi analoghi, nei quali siano già state accolte istanze cautelari, può concorrere a giustificare la sospensione cautelare della sentenza impugnata e la trattazione coordinata delle cause.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare in appello può essere disposto ai soli fini della decisione di merito, senza anticipare la definizione della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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