Cassazione Penale, Sentenza n. 40401/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Giorgio impugnava la conferma in appello della condanna per: a) violenza privata (art. 610 c.p.) per avere parcheggiato la propria autovettura in modo da impedire ad Antonio Di Luzio e alla moglie di muovere la loro auto fino al 07/11/2015; b) esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia verso le persone (contestato per il 2, 5 e 7/11/2015) per aver posto vasi di fiori a chiusura della zona di accesso. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: nullità dell'imputazione per genericità e mancata specificazione temporale/spaziale; difformità tra imputazione e sentenza (uso di fatti successivi non contestati); errata qualificazione giuridica (sostiene che si tratterebbe di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non di violenza privata); vizi di motivazione e valutazione probatoria (uso di atti processuali civili e testimonianze, contraddizioni dei testi, presunta prova della legittimità del comportamento); per il capo b) deduzioni analoghe sulla rilevanza dei vasi, la distinzione tra vasi e mattoni e la presunta assorbimento del reato in quello di violenza privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul primo motivo ha ritenuto che non fosse dedotta una disamina critica degli atti idonea a dimostrare pregiudizio per il diritto di difesa, e che il contraddittorio in dibattimento aveva portato all'esame di tutti i fatti contestati. Il secondo motivo è stato rigettato perché i riferimenti a epoche successive sono serviti solo quale riscontro delle dichiarazioni della persona offesa e la fattispecie è stata considerata un unico delitto. Il terzo motivo è infondato: le due fattispecie (art. 610 e art. 393 c.p., come richiamate dalla sentenza) hanno elementi diversi e non sono in rapporto di specialità. Il quarto motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito e non sigla carenze logico-argomentative tali da rompere la motivazione; la Corte non ha ritenuto vincolanti i rilievi sulle testimonianze o sulla produzione documentale. Il quinto motivo è infondato: la Corte d'appello ha valutato le testimonianze e ritenuto che la collocazione di vasi costituisse una condotta attiva idonea a ostacolare il transito e a integrare la fattispecie; inoltre non sussiste assorbimento tra i reati. Richieste di rimborso spese della parte civile in cassazione non accolte per tardivo deposito.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per la disciplina della discussione orale e della requisitoria scritta: qui la requisitoria scritta del Procuratore generale è stata prodotta ai sensi della disposizione
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15)
richiamo normativo in relazione alla proroga della disciplina processuale straordinaria collegata al periodo emergenziale; non influisce sul merito
reato di violenza privata inteso come evento che incide sulla libertà morale della vittima; la Corte ha ritenuto integrato l'evento dalla condotta di impedimento al libero uso dell'auto
norma richiamata rispetto alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; la Corte ha distinto gli elementi costitutivi rispetto all'art. 610, escludendo rapporto di specialità o assorbimento
Giurisprudenza di legittimità citata
diverse pronunce di questa Corte (es. Sez. 2, n. 2741/2015; Sez. 3, n. 42537/2014; Sez. 5, n. 16993/2020; Sez. 5, n. 14566/2005)
utilizzate per delineare principi: quando un'imputazione è generica e quando la conoscenza essenziale del fatto può essere integrata da altri atti; definizione di violenza anche morale e limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria
Massime di principio
- Un'imputazione è annullabile per genericità solo se manca completamente la possibilità per l'imputato di conoscere i tratti essenziali del fatto; riferimenti temporali o spaziali possono essere ricostruiti anche da altri atti processuali ove consentano il pieno esercizio della difesa
- L'uso di fatti successivi all'epoca indicata nell'imputazione può essere ammesso come riscontro probatorio se non introduce nuovi elementi sostanziali che pregiudichino il diritto di difesa; la Corte di legittimità non interviene per rivedere la valutazione di merito purché la motivazione sia logicamente coerente
- I reati di violenza privata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno elementi distinti (evento vs dolo specifico) e non si considerano automaticamente in rapporto di specialità o assorbimento; entrambi possono essere accertati se sussistono le relative condotte e elementi
- La nozione di violenza comprende anche forme morali idonee a togliere alla vittima la capacità di determinarsi: ostacoli che impediscono materialmente o psicologicamente l'azione della vittima possono integrare il reato
- In Cassazione non è consentita una mera rivalutazione delle prove o la ricostruzione alternativa dei fatti; è sindacabile principalmente la correttezza logico-argomentativa della motivazione e questioni di diritto
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