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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08798/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale del Lazio che aveva confermato la compensazione integrale delle spese del primo grado e la compensazione anche delle spese del grado di appello, nonostante l'esito complessivamente favorevole alla contribuente nel merito. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato con gli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che non ricorrevano né la soccombenza reciproca né altre ipotesi idonee a giustificare la compensazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 15 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 111, comma 6, e 24 Cost., lamentando l'omessa motivazione sulla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese nel processo tributario è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; ha inoltre chiarito che la mera complessità o novità della questione non integra di per sé tali ragioni e che non vi era soccombenza reciproca nel caso di accoglimento integrale del ricorso di primo grado, neppure se alcune censure fossero state respinte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché rivaluti la sola regolamentazione delle spese e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, la regola generale è la soccombenza; la compensazione è eccezionale e ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La gravità e l'eccezionalità vanno valutate in relazione alla condotta processuale della parte soccombente e a fattori esterni non controllabili, in un'ottica di proporzionalità.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come criterio generale di liquidazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    È evocato quale parametro sistematico della disciplina della compensazione; la Corte richiama l'intervento della Corte costituzionale che ha ampliato i presupposti della compensazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione sulla compensazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato a sostegno del dovere di motivazione della decisione tributaria.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il principio della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale e al corretto regime delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese ha carattere eccezionale rispetto alla regola della soccombenza e richiede una motivazione specifica, non potendo essere disposta in modo automatico.
  • La nozione di soccombenza reciproca presuppone una pluralità di domande contrapposte o una reciproca parziale soccombenza sulle domande; non ricorre per il solo fatto che alcune censure siano state respinte quando il ricorso sia stato accolto integralmente nel suo risultato utile.
  • La mera complessità, novità o pluralità delle questioni trattate non costituisce, di per sé sola, grave ed eccezionale ragione per compensare le spese, ma può semmai incidere sulla loro liquidazione in favore della parte vittoriosa.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono essere correlate a fattori esterni e non controllabili che rendano sproporzionata l'applicazione del criterio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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